Blog Image

DIRITTI: ANCHE PER GLI AUTONOMI STOP A DISCRIMINAZIONI SESSUALI SUL LAVORO

  • Posted by admin
  • On Gennaio 16, 2023
  • 0
Condividi sui social

Passi avanti nella lotta contro le discriminazioni sono stati compiuti con la sentenza C-356/21 con cui la Corte di Giustizia Europea ha accolto la richiesta di tutela di un lavoratore autonomo il cui contratto non è stato rinnovato a causa del suo orientamento sessuale. 

I FATTI

La vicenda affrontata dalla Corte di Giustizia Europea riguarda un videomaker, lavoratore autonomo che, tra il 2010 e il 2017, ha stipulato una serie di contratti d’opera con una società che gestisce un canale televisivo pubblico in Polonia.

L’ultimo contratto intercorso tra le parti risale al novembre 2017 poiché, da dicembre dello stesso anno, la collaborazione precedentemente avviata è stata bruscamente interrotta a causa di un video che il produttore aveva pubblicato nel proprio canale YouTube per promuovere la tolleranza verso le coppie dello stesso sesso.

IL RICORSO

La cancellazione dei turni di lavoro, degli impegni precedentemente assunti e il mancato rinnovo del contratto hanno condotto l’uomo ad agire dinanzi il Tribunale di Varsavia chiedendo che la società fosse condannata a versare un risarcimento per i danni patrimoniali e morali patiti derivanti da una violazione del principio della parità di trattamento a causa di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

La società ha eccepito che la legge non garantiva il rinnovo del contratto d’opera ed ha chiesto il rigetto della domanda. 

Il giudice adito, nutrendo dubbi sulla possibilità che la direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro potesse applicarsi anche ad un lavoratore autonomo, ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte UE.

Tra le questioni sottoposte al vaglio della Corte UE vi è anche quella relativa alla compatibilità tra diritto comunitario e normativa interna che, vietando solo le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sull’origine etnica e sulla nazione, non tutela il lavoratore dalle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale.

I TERMINI DELLA QUESTIONE

Le questioni affrontate dalla Corte UE sono dunque: – L’applicabilità al caso di specie dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78, che garantisce la tutela contro la discriminazione fondata, in particolare, sull’orientamento sessuale, per quanto riguarda le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché le condizioni di occupazione e di lavoro.- La portata degli articoli 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e 17 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, i quali, alla stregua di quanto affermato dalla Corte UE, chiariscono e individuano le norme generali da attuare in materia di parità di trattamento nell’ambito dei contratti, occupazione e condizioni di lavoro.- La compatibilità tra diritto interno e la sopracitata direttiva europea.

CONCLUSIONI

La Corte Europea, con sentenza C-356/21, chiarisce che la direttiva 2000/78/CE ha l’obiettivo di eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro fondati su motivi discriminatori. 

Nello specifico mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sull’orientamento sessuale per quanto concerne «l’occupazione e le condizioni di lavoro», al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento, offrendo ad ogni persona una tutela efficace contro le discriminazioni fondate, segnatamente, su tale motivo. 

A tal fine occorre ricordare che “l’occupazione e il lavoro sono elementi chiave per garantire a tutti pari opportunità e contribuire notevolmente alla piena partecipazione dei cittadini alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.” (considerando 9, direttiva 2000/78/CE).

Sull’applicabilità di tali principi al caso di specie, la Corte precisa che il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva prescindono dalla natura subordinata o autonoma del lavoratore, ed infatti le tutele prospettate sono rivolta a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene (…) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione”(articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78). 

La sentenza precisa però che “affinché determinate attività professionali rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, occorre che tali attività siano reali ed esercitate nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da una certa stabilità”.

Orbene, in tal caso, l’attività svolta dal ricorrente costituisce un’attività professionale reale ed effettiva, esercitata personalmente in modo regolare a beneficio di uno stesso destinatario, che gli consente di accedere, in tutto o in parte, a mezzi di sostentamento, pertanto la questione se le condizioni di accesso a una siffatta attività rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 non puòdipendere dalla qualificazione dell’attività come lavoro «dipendente» o «autonomo» spettando al giudice del rinvio valutare se l’attività̀ in questione soddisfi tale criterio.

A parere della Corte il mancato rinnovo e dunque la cessazione involontaria dell’attività di un lavoratore autonomo deve essere considerata quale licenziamento fondato su motivi discriminatori, rientrando tale ipotesi nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78,direttiva che si pone in contrasto con qualsiasi normativa nazionale che non sanziona l’eventuale rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale, di concludere o di rinnovare un contratto di lavoro autonomo.

LEGGI QUI LA SENTENZA COMPLETA

0 comments on DIRITTI: ANCHE PER GLI AUTONOMI STOP A DISCRIMINAZIONI SESSUALI SUL LAVORO