Blog Image

LAVORO: RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, LE NOVITÀ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

  • Posted by admin
  • On Novembre 14, 2022
  • 0
Condividi sui social

Semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile nel rispetto della garanzia del contraddittorio. 

Sono questi gli obiettivi del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, “attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. 

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, mira a realizzare il riassetto “formale e sostanziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali. 

COME RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

Il progetto di riforma è inserito all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è volto principalmente alla riduzione dell’arretrato pendente dinnanzi ai Tribunali ordinari e alle Corti d’appello e ad assicurare una considerevole diminuzione dei tempi di giudizio

In particolare, l’obbiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso l’unificazione dei procedimenti che comportano la reintegra del lavoratore, con l’introduzione della negoziazione assistita anche per le controversie di lavoro attribuendo agli accordi raggiunti in tale sede l’efficacia già riconosciuta nelle altre “sedi protette”.

LE NOVITÀ

In ambito giuslavoristico tra le disposizioni di interesse si segnala il superamento del rito Fornero (commi da 47 a 69 dell’art. 1 della Legge n. 92/2012) che, a far data dall’entrata in vigore della nuova riforma non sarà più azionabile.

Ne consegue che dall’1 luglio 2023 le controversie del lavoro verranno ricondotte ad un unico procedimento, riservando tuttavia una corsia preferenziale a quelle aventi ad oggetto i casi di licenziamento, con domanda di reintegrazione.

Il processo del lavoro sarà, quindi, disciplinato soltanto dagli articoli 409 e ss. c.p.c. (Libro II, titolo IV), a cui verrà aggiunta una nuova sezione ad hoc per le cause instaurate per impugnare i licenziamenti, ossia il Capo I-bis, Libro II, titolo IV, c.p.c., recante “Delle controversie relative ai licenziamenti”.

I LICENZIAMENTI

Più nello specifico, il nuovo articolo 441-bis prevedrà che per la trattazione e la decisione delle controversie sull’impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione (anche aventi ad oggetto questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro), il giudice potrà ridurre i termini del procedimento fino alla metà (fermo restando il termine minimo di venti giorni tra la notifica del ricorso al convenuto e la fissazione dell’udienza) e, sempre in relazione ad esigenze di celerità, potrà disporre la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali, ovvero la loro separazione.

Le stesse esigenze vengono estese anche con riferimento ai giudizi di appello e di cassazione: l’ultimo comma dell’art. 441-bis prevede, infatti, che le controversie sull’impugnazione dei licenziamenti siano decise tenendo conto “delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione”.

RITI SPECIALI E RITO DEL LAVORO

L’articolo 441-ter prevede che le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove ne consegua la cessazione del rapporto associativo, siano decise con il rito del lavoro

Infine, l’articolo 441-quater prevede che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c., possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali (ad esempio, si veda l’art. 38 del codice delle pari opportunità), stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Una delle disposizioni più interessanti è la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., senza che ciò costituisca – però – condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) ed all’accordo, così raggiunto, si applicherà l’articolo 2113, comma 4, c.c., il quale produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte nelle cd. sedi “protette”.

Credit by: IPSOA

0 comments on LAVORO: RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE, LE NOVITÀ IN AMBITO GIUSLAVORISTICO