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DECRETO AIUTI QUATER: COME CAMBIA IL SUPERBONUS

  • Posted by admin
  • On Novembre 21, 2022
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti quater (D.L. n. 176/2022) così rendendo le modifiche alla disciplina da ufficiose ufficiali. 

Ma quali sono le principali novità che caratterizzano il nuovo corso del superbonus?

LE NOVITÀ

Riduzione, salvo alcune eccezioni, dal 110% al 90% dell’aliquota del superbonus per i condomìni, le persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, e gli enti del terzo settore

Nuovo calendario per gli edifici unifamiliari.

Allungamento a 10 anni del periodo di utilizzo dei crediti fiscali.

LE ECCEZIONI

La maxidetrazione spetta al 110% anche nel 2023 per gli interventi in relazione ai quali, al 25 novembre 2022, risulta effettuata la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) e, in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25 novembre 2022 (quindi, entro il 24 novembre).

Nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, si ha diritto al 110% anche nel 2023 se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Il decreto Aiuti quater non interviene invece sulla detrazione spettante per le spese sostenute post 2023. Come previsto dalla legge di Bilancio 2022, l’aliquota agevolativa si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

TERZO SETTORE

Con il decreto Aiuti quater cambia anche il calendario per gli enti del terzo settore.

Per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale il superbonus si riduce al 90% per le spese sostenute nel 2023.

Come per i condomìni e gli edifici plurifamiliari, se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILAS, la detrazione resta confermata al 110% anche per le spese sostenute nel 2023.

La sconto si ridurrà al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024, mentre per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione fiscale sarà pari al 65%.

Il superbonus invece continua a spettare nella misura del 110% fino al 2025 per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

EDIFICI UNIFAMILIARI

Per gli edifici unifamiliari il decreto Aiuti quater prevede una doppia novità.

La prima riguarda le unifamiliari con lavori in corso. Il decreto Aiuti quater proroga di 3 mesi il termine per chiudere il cantiere e beneficiare della maxi detrazione al 110%.

In particolare, intervenendo sul secondo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119D.L. 34/2020, viene previsto che per le persone fisiche che effettuano interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, il superbonus spetterà nella misura del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (ante modifica tale termine era fissato al 31 dicembre 2022), a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Si ricorda che, come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08270 del 21 giugno 2022 in Commissione Finanze alla Camera, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia del 30%, in considerazione della formulazione della norma, che fa espresso riferimento alla percentuale dei lavori effettuati, non è sufficiente che entro il 30 settembre 2022 sia effettuato il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Secondo invece quanto chiarito dalla Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) nel parere n. 1/2022, per il raggiungimento del 30% si può fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle agevolate con il 110%.

EDIFICI UNIFAMILIARI PER LAVORI AVVIATI DAL 1° GENNAIO 2023

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 dalle persone fisiche su edifici unifamiliari oppure su unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, invece, il superbonus spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) il contribuente è proprietario dell’immobile o, su di esso, è titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);

2) l’unità oggetto di interventi è adibita ad abitazione principale;

3) il contribuente ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro. Tale reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un coefficiente, che è pari a:

– 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente;

– si aggiunge 1 se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente;

– si aggiunge 0,5 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, c’è anche un familiare fiscalmente a carico,

– si aggiunge 1 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, ci sono due familiari fiscalmente a carico,

– si aggiunge 2 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, ci sono tre o più familiari fiscalmente a carico.

A favore di tali soggetti è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nel 2023 per la corresponsione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di un contributo (escluso dalla formazione della base imponibile Irpef). È demandato ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze il compito di fissare i criteri e le modalità di attuazione.

IACP E COOPERATIVE

Il decreto Aiuti quater non modifica le regole per IACP (ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing) e le cooperative edilizie.

Per tali soggetti, il superbonus 110% potrà arrivare fino al 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari almeno al 60%.

CESSIONE CREDITI

Con il decreto Aiuti quater viene introdotta la possibilità di fruire in 10 quote annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.

A tal fine, il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica alle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.

La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Credit by: IPSOA

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