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RIFORMA CARTABIA: LE INDICAZIONI DELL’INL PER IL PERSONALE ISPETTIVO

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  • On Aprile 26, 2023
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Con la nota n. 2563, pubblicata il 14 aprile 2023, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce al proprio personale le prime indicazioni operative all’indomani della riforma Cartabia.

Il documento, indirizzato a tutte le sezioni degli Uffici territoriali dell’INL, al Comando dei Carabinieri, Inps, Inail, alle province autonome di Bolzano e Trento, ricorda l’iter di riforma della giustizia civile e penale avviato dal legislatore e conclusosi con i decreti legislativi di attuazione n. 149/2022 (attuativo della legge delega n. 206/2021), n. 150/2022 (attuativo della legge delega 134/2021) e n. 151/2022. Da ultimo è intervenuto il D.L. n. 13/ 2023 (c.d. “Decreto PNNR3”) che reca, fra l’altro, norme in materia di digitalizzazione del processo civile.

Processo civile

La l. n. 197/2022, modificando l’art. 35 del D.Lgs. n. 149/2022, ha anticipato l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma Cartabia al 28 febbraio 2023 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2023), pertanto, le nuove norme troverannoapplicazione in tutti i procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre per quelli pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicheranno le disposizioni anteriormente vigenti.

La stessa novella ha anticipato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore di numerose disposizioni riguardanti l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di dare continuità alle misure, già adottate durante il periodo emergenziale, volte a garantire il corretto svolgimento del processo attraverso l’utilizzo di dispositivi e mezzi informatici.

Le citate misure producono effetti anche sull’attività di contenzioso svolta dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato. 

Di seguito le principali novità: 

Comunicazioni e notifiche

In tema di notificazioni meritano menzione le disposizioni che hanno introdotto l’obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005.

Notificazioni: modifiche al c.p.c.

Riguardo alle modifiche apportate al codice di rito si segnalano alcune novità fra cui: 

-Le notificazioni a mezzo PEC possono essere eseguite senza limiti orari e si perfezionano in momenti diversi per il notificante (id est: al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione) e per il destinatario (id est: nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna e, se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, alle ore 7); il legislatore ha dunque recepito l’orientamento espresso con la sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale;

-L’introduzione, in maniera generalizzata, della notifica via PEC anche per gli atti notificatori propri dell’ufficiale giudiziario.

Udienza da remoto e udienza cartolare

L’art. 127-bis c.p.c. prevede “lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Ad eccezione dell’udienza di escussione dei testimoni, nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

L’INL ritiene che l’iniziativa rispetto alla scelta di procedere con questa peculiare modalità sia rimessa al giudice, rimanendo in capo alle parti la facoltà di formulare un’opposizione.

L’art. 127-ter c.p.c. disciplina invece la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio. 

Tale disposizione individua un meccanismo del tutto diverso da quello del collegamento audiovisivo a distanza, ed infatti, se quest’ultimo lascia di per sé impregiudicata l’oralità ed il confronto contestuale tra le parti, con la trattazione scritta tali elementi vengono totalmente omessi in favore di un approccio cartolare.

L’INL con la nota in commento ritiene che talune criticità si rinvengono nella applicabilità dell’udienza cartolare al rito lavoro, in considerazione delle possibili difficoltà di raccordo dei termini fissati dall’articolo 127-ter, con quelli imposti al resistente dall’articolo 416 c.p.c. per costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere nelle decadenze e preclusioni previste dal rito speciale.

Tuttavia, a parere dell’INL, laddove “lo scambio di note scritte sia disposto dallA.G., esso costituisce preciso e inderogabile onere processuale posto a carico degli Ispettorati, alla cui inosservanza consegue lapplicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Modalità di svolgimento e termini

La riforma non apporta significativi cambiamenti all’impianto strutturale del rito del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. che rimane sostanzialmente invariato. 

Restano salve le modalità ed i termini di costituzione in giudizio delle parti previste dagli artt. 414, 415 e 416 c.p.c. (e dal D.Lgs. n. 150/2011, per quanto attiene ai procedimenti complementari di competenza dell’Ispettorato), in base ai quali le parti, nei rispettivi atti di costituzione, dovranno indicare in modo preciso e dettagliato e a pena di decadenza, gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fondano domanda e difesa, con le relative conclusioni e qualsivoglia istanza probatoria.

La fase decisoria

Si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che stabilisce che quando il deposito è effettuato fuori udienza lo stesso dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti. 

Il processo dinanzi alla Corte dAppello

Il legislatore della riforma ha modificato le modalità di svolgimento dei giudizi di impugnazione al fine di assicurare maggiore celerità e semplificazione dei procedimenti.

È stato infatti parzialmente riscritto l’art. 434 c.p.c., disposizione analoga a quella prevista per il giudizio d’appello nel rito ordinario all’art. 342 c.p.c.

La trattazione è rimasta collegiale. Nella fase decisoria sono, tuttavia, configurabili due moduli di definizione: semplificato e ordinario.

L’art. 436-bis c.p.c., attraverso il richiamo agli artt. 348, 348-bis e 350, comma 3, c.p.c., riserva il modulo semplificato alle ipotesi in cui l’appello sia da ritenere improcedibile, inammissibile, manifestamente fondato/infondato oppure di ridotta complessità o, comunque, ne sia urgente la definizione.

Modifiche al processo penale

Come noto, l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, stabilisce che il personale ispettivo … nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria

Il criterio distintivo tra l’attività di vigilanza amministrativa e quella di polizia giudiziaria risiede nell’art. 220 disp. att. c.p.p. a tenore del quale quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quantaltro possa servire per lapplicazione della legge penale sono compiuti con losservanza delle disposizioni del codice.

Sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di: notizia di reato (art. 335 e ss. c.p.p.); identificazione, avvisi e invito all’indagato a dichiarare o eleggere domicilio d’iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 349 e 161 c.p.p.); documentazione degli atti della polizia giudiziaria compiuti di iniziativa o delegati dal Pubblico Ministero (artt. 351, 357 e 362 c.p.p.); interrogatorio e confronti con la persona sottoposta ad indagini e dell’indagato che sia imputato in procedimento connesso o collegato (art. 363 c.p.p.) quando siano delegati dal P.M. (art. 370 e art. 373 c.p.p.).

QUI LA CIRCOLARE PER INTERO

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