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LAVORO E CAMBIAMENTO CLIMATICO: IL VADEMECUM DEL MINISTERO

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  • On Luglio 31, 2023
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Un vademecum sui rischi lavorativi derivanti dall’esposizione ad alte temperature è stato realizzato dal Ministero del Lavoro alla luce dello scenario di cambiamento climatico che sta influenzando anche il mercato del lavoro.

A livello nazionale il punto di riferimento è rappresentato dal Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, e dalla ricerca nell’ambito del Progetto BEEP, sviluppato in collaborazione fra INAIL, Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e CNR. 

Il PNP è stato adottato dal Ministero della Salute e individua le principali sfide relative al cambiamento climatico anche in relazione ai contesti lavorativi e all’impatto su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mentre la  ricerca nell’ambito del Progetto BEEP  contiene un’analisi epidemiologica che ha messo in relazione le temperature estreme (caldo e freddo) con gli incidenti sul lavoro, evidenziando gli effetti significativi sul rischio di infortunio occupazionale.

La protezione dei lavoratori dai rischi di infortunio connessi alle temperature è dunque considerata una priorità e il vademecum offre una panoramica sui vari aspetti connessi. 

Vediamoli di seguito.

Effetti su salute e sicurezza

Gli eventi di calore estremo possono causare:

-esaurimento da calore;

-colpo di calore e altre malattie legate allo stress da calore;

-aumentare il rischio di lesioni dovute ad affaticamento, mancanza di concentrazione, scarsa capacita decisionale;

-riduzione della produttività;

-aumento dei livelli di stress nei lavoratori;

Anche alcuni materiali e attrezzature possono subire gli effetti delle temperature più elevate, che aumentare i livelli di inquinamento atmosferico e le esposizioni nocive per i lavoratori.

Settori di attività coinvolti

Il vademecum riporta a questo link i settori di attività a maggior rischio.

Rischi per i lavoratori all’aperto

I rischi più significativi sono:

– lo stress da calore;

– il rischio di scottature solari e di cancro della pelle;

– rischio  di compromettere le prestazioni motorio-cognitive e aumentare le lesioni;

– rischio di malattie infettive trasmesse da vettori.

Lavoratori interni

Anche i lavoratori “indoor” sono a rischio da stress climatico, in particolare coloro che lavorano in edifici scarsamente raffreddati o in ambienti con elevata produzione di calore industriale, che svolgono lavori fisici pesanti o devono utilizzare DPI in condizioni di caldo. Ciò include i settori dell’elettricità, del gas e dell’approvvigionamento idrico e manifatturiero (ad esempio, di metalli).

Le alte temperature aumentano anche i livelli di CO2 indoor che possono ridurre le capacità cognitive. Le alte temperature in combinazione con gli inquinanti dell’aria interna possono anche peggiorare la cosiddetta “sindrome dell’edificio malato”.

Legislazione

Il d. lgs. n. 81 del  9 aprile 2008 fornisce il quadro normativo di riferimento per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

I datori di lavoro devono effettuare una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e stabilire le misure preventive per la protezione dei lavoratori da qualsiasi rischio sul luogo di lavoro.

La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del d. lgs. n. 81 del 2008 deve includere tutti i rischi per salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione si rimanda alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili a questo link.

Le misure da adottare per settore

In ambienti indoor il rischio di stress termico sul luogo di lavoro può essere ridotto attraverso misure tecniche e organizzative e istituendo un piano d’azione per il calore.

Le misure tecniche dovrebbero prevedere controlli tecnici, che potrebbero includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-adattamento dei processi di lavoro, ad esempio riducendo il rilascio di calore;

-utilizzo di schermature o barriere riflettenti o termoassorbenti;

-isolare o racchiudere processi, macchinari o impianti che generano calore (o separarli dai lavoratori);

-fornitura di veicoli con cabine chiuse climatizzate (ad esempio su trattori, camion, caricatori, gru);

-ridurre l’umidità, evitare pavimenti bagnati, eliminare bagni di acqua calda aperti, scarichi e vapore;

-rimozione dell’aria riscaldata o del vapore dai processi caldi utilizzando la ventilazione di scarico locale;

-utilizzo di apparecchiature o processi automatizzati per accedere a luoghi caldi, ad esempio

utilizzando un drone per ispezionare un terreno di fuoco;

-monitoraggio della temperatura;

-fornire ombra per ridurre il calore radiante del sole, ombreggiando i lavoratori dalla luce solare diretta con tende o utilizzando pellicole riflettenti sulle finestre;

-utilizzo di superfici non riflettenti per evitare la riflessione UV nell’area di lavoro;

-fornire aria di raffreddamento o condizionamento dell’aria e adeguata ventilazione, deumidificazione;

-fornire aree climatizzate, ombreggiate o di pausa fresca il più vicino possibile al cantiere;

-fornendo ventilatori, come quelli da scrivania, a piedistallo o a soffitto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento, in lingua inglese, della European Agency for Safety and Healt at Work dal titolo “Heat at work – Guidance for workplaces”.

Ambienti outdoor

Negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. Devono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore.

Le misure possono prevedere:

-individuazione e formazione di un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche (attraverso la consultazione di siti dedicati) per attuare le misure di prevenzione individuate dal datore di lavoro;

-rendere disponibile sui luoghi di lavoro un termometro ed un igrometro;

-evitare il più possibile l’esposizione diretta alla radiazione solare utilizzando tettoie, anche mobili, che possano permettere di lavorare all’ombra;

-evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo, anticipando, ad esempio inizio dell’orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali; se possibile destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata;

-se non sono necessari particolari DPI, fornire al lavoratore copricapo a falda larga ed indumenti leggeri e traspiranti; sconsigliati cappello con visiera (non protegge collo e nuca) e indumenti a maniche corte o pantaloni corti;

-nel caso di necessità di utilizzo di DPI che ostacolino la respirazione e l’evaporazione del sudore, come ad esempio nei cantieri di rimozioni di amianto, programmare e far eseguire pause di lavoro in ambienti ombreggiati ed evitate le ore più calde della giornata;

-consentire ai lavoratori di consumare i pasti in aree ombreggiate e, qualora presente il servizio mensa, limitando cibi grassi a favore di frutta e verdura, eliminando il consumo di alcool;

-rendere sempre disponibile acqua per i lavoratori, verificandone periodicamente la disponibilità nei pressi della zona della lavorazione in caso di cantieri o aree di grandi dimensioni. L’eventuale fornitura di integratori salini è subordinata al parere del medico competente;

-istruire i lavoratori in merito alla necessità di bere poco e frequentemente, anche in assenza del senso della sete;

-istruire i lavoratori sui possibili segnali di danno da calore e sulle possibili azioni da mettere immediatamente in atto;

-evitare, se possibile, il lavoro solitario.

Agricoltura e silvicoltura

Il datore di lavoro di aziende afferenti al settore agricolo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori deve valutare il rischio delle alte temperature, sia negli ambienti all’aperto che confinati, individuando le misure di prevenzione e protezione e pianificando l’attuazione delle stesse.

Ogni attività deve essere regolata in base all’età, condizioni fisiche, resistenza allo sforzo. I lavori di maggior impegno fisico vanno programmati in orari e in luoghi a basso indice di soleggiamento. La temperatura e l’umidità devono essere rilevate costantemente con termometri ed igrometri.

I DPI devono essere adeguati all’attività svolta, alle condizioni climatiche e all’impegno fisico. Ogni lavoratore deve indossare abiti leggeri e traspiranti (non a pelle nuda), di colore chiaro, con copricapo e rinfrescarsi con acqua fresca e bere indipendentemente dallo stimolo della sete.

Cassa integrazione

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda e nella relazione tecnica da allegare l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Per quanto riguarda gli ambienti indoor laddove non sia possibile attuare le misure tecniche atte alla riduzione del rischio, il datore di lavoro potrà mettere in atto ulteriori misure organizzative come il ricorso al lavoro agile/smart working, secondo le vigenti disposizioni normative. LEGGI ANCHE QUI

Ulteriori indicazioni possono essere tratte dalle note dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 4639 del 2 luglio 2021, n. 3783 del 22 giugno 2022, n. 4753 del 26 luglio 2022 e n. 5056 del 13 luglio 2023, nonché dai documenti, elaborati negli anni passati, reperibili qui, qui, qui, qui e qui .

QUI IL VADEMECUM COMPLETO

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