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DECRETO AIUTI BIS: LE NOVITÀ APPROVATE IN SENATO. DAI BONUS ENERGIA E GAS A QUELLO PSICOLOGI

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  • On Settembre 14, 2022
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Licenziato nella seduta del 13 settembre 2022, in prima lettura dal Senato, il testo di conversione in legge del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022) , recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

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E DECRETO AIUTI BIS: AUMENTATA L’ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS E AMPLIATI I BENEFICI

Ora tocca alla Camera l’approvazione definitiva sulle diverse novità promosse nel passaggio parlamentare che riguardano, tra l’altro, i bonus edilizi, lo smart working, la definizione delle liti in Cassazione, il bonus psicologi.

Di seguito le principali disposizioni contenute nel testo.

Bonus sociali per lenergia elettrica e il gas

L’articolo 1 estende al quarto trimestre 2022 il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.

Per il trimestre 1° ottobre – 31 dicembre 2022, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, dovrà rideterminare l’ammontare del bonus sociale per l’energia elettrica ed il gas e del bonus per disagio fisico per l’energia elettrica, nel limite delle risorse finanziarie disponibili (pari a complessivi 2.420 milioni di euro tra elettricità e gas), con l’obiettivo di contenere, rispetto al trimestre precedente, la variazione di spesa dei clienti agevolati.

Clienti vulnerabili nel settore del gas

L’articolo 2 apporta modifiche all’art. 22, D.Lgs. n. 164/2000.

In particolare:

– sostituendo il comma 2-bis si introduce una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale. Sono considerati vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (art. 1, c, 75, legge n. 124/2017);

b) che rientrano tra i soggetti con disabilità (art. 3, legge n. 104/1992);

c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

d) di età superiore ai 75 anni;

– ai clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ciascun venditore dovrà offrire il gas a condizioni contrattuali stabilite dall’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e a un prezzo calmierato che rifletta il costo effettivo dell’approvvigionamento della materia prima e i costi efficienti del servizio di commercializzazione. Tali condizioni di tutela sono previste anche per il servizio di fornitura di ultima istanza.

Sospensione modifiche unilaterali dei contratti luce e gas

Con l’articolo 3 viene sospesa, fino al 30 aprile 2022, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

Fino al 30 aprile sono inoltre inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti bis), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Settore elettrico azzeramento oneri di sistema

All’articolo 4 si prevede l’azzeramento per il quarto trimestre 2022:

– delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

– delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

All’Arera il compito di annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico

Settore del gas riduzione dellIVA

Con l’articolo 5 si assoggetta all’aliquota IVA del 5%:

– le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022;

– le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Per il quarto trimestre 2022, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) manterrà inalterate le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022.

Crediti di imposta energia e gas

L’articolo 6 conferma, anche per il terzo trimestre 2022, i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già previsti nei trimestri precedenti.

In particolare:

– alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30%relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

– alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito dimposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superioreal 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

– alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di impostapari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”). In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito dimposta carburanti in agricoltura e pesca

L’articolo 7 proroga al terzo trimestre 2022 il credito di imposta per gli acquisti di gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l’art. 18, D.L. n. 21/2022.

Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti

Si segnala che labbattimento delle aliquote di accisa sui carburanti è stato prorogato fino al 17 ottobre 2022 dal decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto col ministero per la transizione ecologica, del 13 settembre 2022.

L’articolo 8 prevede, per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022:- la riduzione delle aliquote dell’accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure: benzina: 478,40 euro per mille litri; oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

– l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;- la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.

Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 7 ottobre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi al 20 settembre 2022.

Nel caso in cui la suddetta comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (prevista dall’articolo 50, c. 1, D.Lgs. 504/1995).

Fondi per lo sport

È istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 per finanziare, con contributi a fondo perduto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica. Una quota delle risorse, fino al 50% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Sarà un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport ad individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Welfare aziendale

All’articolo 12 si prevede per l’anno 2022 l’incremento a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3, TUIR, includendo tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Imprese agricole danneggiate dalla siccità

Con l’articolo 13 si consente alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, di accedere agli interventi finanziari (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004.

Lavoratori dipendenti

L’articolo 20 rafforza, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, l’esonero dello 0,8% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, introdotto dall’art. 1, c. 121, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

È infatti previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga, tale sgravio contributivo dello 0,8% è aumentato di 1,2 punti percentuali, per un esonero complessivo pari al 2%.

Pensioni

L’articolo 21 contiene misure volte a contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche.

In particolare:

– viene anticipato al 1° novembre 2022 il pagamento del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24, c. 5, legge n. 41/1986, per l’anno 2021, pari allo 0,2%;

– si prevede, per le mensilità di ottobrenovembre e dicembre 2022, un incremento transitorio, di 2 punti percentuali, della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni che dovrebbe operare dal 1° gennaio 2023, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro; qualora sia superiore al suddetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Detto incremento è poi scomputato dal trattamento pensionistico complessivo di riferimento ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022. La norma precisa che l’incremento così ottenuto non concorre a determinare, per il 2022, il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Limite di impignorabilità delle pensioni

Con una nuova disposizione inserita in sede di conversione viene elevato da 750 a 1.000 euro il limite per l’impignorabilità delle pensioni.

Con la riscrittura del settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile viene infatti stabilito che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Bonus 200 euro

L’articolo 22 estende l’indennità una tantum di 200 euro, introdotta dagli art. 31 e 32, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ai seguenti soggetti:

– lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022), pur avendo una retribuzione mensile imponibile non eccedente l’importo di 2.692 euro, non abbiano beneficiato dell’esonero contributo dello 0,8% previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 121, legge n. 234/2021) in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall’INPS. Per tali soggetti, il bonus sarà riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già percepito il bonus ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti e di essere stato destinatario di eventi coperti dalla contribuzione figurativa integrale dell’INPS;

– pensionati con decorrenza entro il 1° luglio 2022. Per tali soggetti, l’indennità sarà erogata automaticamente dall’INPS;

– dottorandi e assegnisti di ricerca con reddito 2021 non superiore a 35.000 euro. In tal caso, l’indennità sarà riconosciuta dall’INPS a domanda;

– collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità Covid-19 (di cui all’art. 96, D.L. n. 18/2020, all’art. 98, D.L. n. 34/2020, all’art. 12, D.L. n. 104/2020, agli art. 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, D.L. 137/2020, all’art. 10, c. da 10 a 15, D.L. n. 41/2021 e all’art. 44, D.L. n. 73/2021). Il bonus sarà erogato automaticamente da Sport e Salute spa.

Lavoratori autonomi e professionisti

L’articolo 23 aumenta da 500 a 600 milioni di euro la dotazione finanziaria del Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti istituito dall’art. 33, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

Bonus psicologi

Con l’articolo 25 si incrementa da 10 a 25 milioni di euro le risorse destinate al bonus psicologi, il contributo introdotto dall’art. 1-quater, c. 3, D.L. n. 228/2021 per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

In sede di conversione è stata aggiornata la tabella di ripartizione delle risorse assegnate alle Regioni per il riconoscimento del beneficio.

La domanda per richiedere il contributo deve essere presentata entro il 24 ottobre 2022, esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”.

Bonus trasporti

L’articolo 27 dispone il rifinanziamento di 101 milioni di eurodel bonus trasporti, il contributo previsto per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. A seguito del nuovo stanziamento, la dotazione finanziaria destinata alla misura istituita dall’art. 35, decreto Aiuti (D.L. . 50/2022) aumenta da 79 a 180 milioni di euro.

Bonus Tv-decoder

All’articolo 28comma 3, si aumenta da 30 a 50 euro il bonus TV – decoder, il contributo, istituito dall’art. 1, c. 1039, lett. c), legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), concesso per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC).

Bonus edilizi

Con una nuova disposizione inserita nel passaggio parlamentare si interviene sulla responsabilità di fornitori cessionari nella cessione dei crediti fiscali relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi minori.

In particolare, per limitare la responsabilità dei fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei successivi cessionari che acquisiscono i crediti fiscali dei soggetti cessionari, si prevede che la responsabilità in solido tali soggetti nella cessione dei crediti generati dai bonus edilizi scatta solo in caso di dolo o colpa grave.

Tale responsabilità limitata trova applicazione esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e 121 c. 1-ter, D.L. n. 34/2020.

Viene inoltre precisato che per i crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021, trasfuso, con alcune modifiche, nella legge di Bilancio 2022) per i cedenti che coincidano con i fornitori la responsabilità solidale sarà circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, solo se quest’ultimo acquisisce ora per allora del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e la congruità delle spese sostenute rilasciata dai tecnici abilitati.

Smart working lavoratori fragili

Con il passaggio parlamentare arriva anche la proroga fino al 31 dicembre 2022 del diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per chi ha figli sotto i 14 anni.

Liti in Cassazione

Altra novità inserita nell’iter di conversione riguarda la definizione liti in Cassazione.

In particolare, la nuova disposizione interviene sui commi 1 e 2 della legge n. 130/2022 che limitava la definizione agevolata ai contenziosi in Cassazione al 15 luglio 2022.

Con la correzione approvata viene eliminata la data del 15 luglio.

A seguito della novità, quindi, possono accedere alla definizione delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali viene notificato il ricorso entro il 16 settembre 2022.

Sanzioni extraprofitti

Con l’articolo 42 vengono inasprite le sanzioni a carico dalle imprese energetiche che non pagano il contributo straordinario sugli extraprofitti introdotto dall’art. 37, D.L. n. 21/2022, così come modificato dall’art. 55, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).

In particolare:

– è previsto che, le imprese tenute al pagamento della tassa sui profitti straordinari, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l’acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso. In tali ipotesi gli stessi soggetti non possono beneficiare della riduzione alla metà della sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, sebbene i versamenti avvengano con un ritardo non superiore a 90 giorni, né delle ulteriori riduzioni previste per i casi di regolarizzazione spontanea della violazione dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;

– decorse le date del 31 agosto 2022, per il pagamento dell’acconto, e del 15 dicembre 2022, per il pagamento del saldo, la sanzione prevista dall’art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 si applica nella misura del 60%.

Credit by IPSOA

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