Autonomi e ricercatori: anche per loro via al bonus 200 euro
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- On Agosto 26, 2022
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È stata ampliata la platea di beneficiari dell’indennità una tantum, pari a 200 euro, introdotta dal precedente decreto Aiuti.
Con il decreto Aiuti-bis, infatti, ulteriori destinatari del bonus diventano i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Tra i beneficiari, inoltre, anche i dottorandi e assegnisti di ricerca e i collaboratori sportivi.
Le novità del decreto Aiuti-bis
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, il cosiddetto decreto Aiuti-bis, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto scorso, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Tra le diverse novità introdotte, il legislatore ha previsto, all’articolo 22, l’estensione della platea di beneficiari dell’indennità una tantum, pari a 200 euro, di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (decreto Aiuti).
Inoltre, con l’articolo 23, sono stati destinati ulteriori 100 milioni di euro al Fondo per il sostegno degli autonomi, previsto dall’articolo 33 del D.L. n. 50/2022.
Le misure introdotte
La norma in commento non ha certo modificato le disposizioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 50/2022, pertanto, resta valido quanto indicato dall’INPS con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ma il decreto Aiuti-bis ha disposto che l’indennità una tantum pari a 200 euro venga riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 non abbiano beneficiato dell’esonero dello 0,80% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
Come sarà riconosciuta l’indennità
L’indennità sarà riconosciuta, in via automatica tramite i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato precedentemente dell’indennità, di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
I destinatari del bonus
L’articolo 32 del D.L. n. 50/2022 ha stabilito la corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore di:
titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di trattamenti di accompagnamento alla pensione nonché in favore dei soggetti titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Il D.L. n. 115/2022 ha ampliato ulteriormente la platea di soggetti destinatari, includendo i dottorandi e assegnisti di ricerca e i collaboratori sportivi.
In particolare, all’articolo 32, comma 11, del D.L. n. 50/2022, dopo le parole: “codice di procedura civile” sono inserite le seguenti: “…e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca”.
A domanda, dunque, l’INPS erogherà l’indennità anche a tali soggetti, purché il loro contratto fosse attivo alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento).
Lo stesso comma prevede che siano soddisfatti specifici requisiti, quali l’iscrizione alla gestione separata INPS, l’assenza di trattamenti pensionistici che danno diritto all’indennità, l’assenza di iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria, nonché un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021 derivante dai succitati rapporti.
L’indennità una tantum, erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A., viene riconosciuta ai collaboratori sportivi, purché siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste da specifici provvedimenti legati alla crisi emergenziale da Covid-19 e la cui elencazione è contenuta all’articolo 32, comma 12, del D.L. n. 50/2022.
Professionisti e lavoratori autonomi
L’articolo 23 del D.L. n. 115/2022 ha destinato inoltre ulteriori 100 milioni di euro al Fondo per il sostegno degli autonomi, previsto dall’articolo 33 del D.L. n. 50/2022.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto attraverso cui vengono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum, introdotta dal succitato articolo 33 del decreto Aiuti, che non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
I beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I destinatari dell’indennità, corrisposta a seguito di presentazione della domanda, devono:
essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata;
aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Credit by IPSOA
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