Crisi d’impresa: nuova tabella di marcia con entrata in vigore variabile

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  • On Settembre 2, 2021
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Per effetto del D.L. n. 118/2021, slitta ufficialmente al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; per l’effetto traslato, vengono rinviate al 31 dicembre 2023 le collegate procedure di allerta e di composizione assistita della crisi. Ma il provvedimento riscrive il calendario di entrata in vigore del Codice della crisi anche sotto altri aspetti: ad esempio, per la nuova composizione negoziata della crisi si prevede un primo step al 24 settembre, data entro la quale il Ministero della Giustizia dovrà definire la piattaforma unica nazionale di accesso e il test di autodiagnosi, con avvio della procedura dal 15 novembre.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 202 del 24 agosto il D.L. n. 118/2021 che rivede le regole sulla crisi d’impresa e riscrive il calendario di entrata in vigore del Codice della crisi. A rendere necessario, da una parte, l’ulteriore rinvio del D.Lgs. n. 14/2019 (in particolar modo del sistema di allerta) e dall’altra, l’introduzione di un nuovo percorso di emersione delle difficoltà gestorie di impresa, a carattere volontario ed extragiudiziale, è proprio la crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19, rispetto alla quale gli strumenti previsti dal Codice non sono più adeguati.
Il punto di partenza, da cui muove l’intervento governativo, è la consapevolezza che – una volta esauritisi gli effetti dei provvedimenti economici di sostegno, che hanno mitigato gli effetti del Covid – saranno molte le imprese, soprattutto medio-piccole, non più in grado di garantire la continuità aziendale (con irreversibili effetti economici sul Sistema Paese).

Il nuovo calendario

Con il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi, prevista da ultimo per il 1° settembre 2021, e la proroga della maggioranza delle altre norme collegate, il D.L. n. 118/2021 agisce su vari fronti.
Rinviando al 16 maggio 2022 la fase operativa del Codice, si è scelto, negli auspici, un termine che dovrebbe consentire la modifica di istituti giuridici concorsuali che, a una prima valutazione, si sono rivelati ben poco flessibili, anche alla luce della necessità di recepimento della direttiva Insolvency.
Il termine ampiamente più lungo del 31 dicembre 2023 è assegnato, per comprendibili motivi di opportunità, al sistema di allerta obbligatorio e automatico rivelatosi, all’analisi degli esperti della materia, troppo rigido e senz’altro inadatto, date le attuali circostanze eccezionali, a far fronte alle esigenze della Crisi, tanto che si è ritenuto di bypassarlo con un percorso ad accesso volontario ora denominato composizione negoziata.
Beninteso, questi rinvii non toccano la cornice giuridica delle norme quadro del Codice, che furono pensate per facilitare il ricorso alle soluzioni negoziate e agli strumenti alternativi al fallimento, come ad esempio la convenzione di moratoria, che permette all’imprenditore di accordarsi con i creditori per dilazionare scadenze e impegni, o l’estensione dell’efficacia degli accordi di ristrutturazione a tutti i creditori non aderenti. Queste nuove norme sono operative dall’entrata in vigore del decreto legge, e, quindi, già dal 25 agosto 2021.
Non di meno, si allunga l’elenco di quelle parti del Codice della crisi che, in corso di attuazione, per motivi vari, sono stati stralciati dal complesso organico della riforma, e fatti entrare in vigore in anticipo: il 25 dicembre 2020 sono, ad esempio, diventate operative le modifiche alla legge n. 3/2012, che aumentano chance di liberazione dai debiti da parte dei soggetti non fallibili (persone fisiche, professionisti e piccole imprese); lo scorso autunno erano state introdotte le norme sulla transazione fiscale, previdenziale ed assicurativa, che, ora, anche sulla scorta di una serie di apprezzabili sentenze di merito e di legittimità, il D.L. n. 118/2021 ha ulteriormente ritoccato e potenziato.

Il nuovo strumento della composizione negoziata

Il decreto prevede un nuovo, alternativo percorso di risanamento, la composizione negoziata della crisi, cui potranno accedere anche le aziende più piccole (ove non ci siano requisiti dimensionali per aderire agli istituti concorsuali ordinari).
Si tratta di una strada volontaria e stragiudiziale con due protagonisti:
– l’imprenditore, da una parte, cui spetta la decisione di aderirvi e che mantiene, comunque, la gestione dell’impresa;
– dall’altra, la nuova figura attiva dell’esperto indipendente che, animato da spirito di terzietà e dotato di competenze in materia concorsuale e di mediazione civile, assiste l’imprenditore nella ricerca delle soluzioni, nella stesura della proposta negoziale assistita e nelle trattative con i creditori, ma garantisce con il suo operato anche su trasparenza e assenza di intenti dilatori.
Il decreto prevede, quindi, al riguardo, anche incentivi fiscali e misure protettive.
Il nuovo percorso partirà, però, dal 15 novembre. Per creare il complesso di strumenti attuativi necessari alla nuova misura, entro il 24 settembre il Ministero della Giustizia dovrà definire, con un apposito decreto, la piattaforma unica nazionale di accesso e il test di autodiagnosi (che sarà utilizzabile anche in via preventiva e autonoma), che consentirà alle imprese di verificare la propria situazione e le possibilità potenziali di risanamento. Lo stesso Ministero disciplinerà anche la formazione degli Esperti (in mediazione concorsuale).
Si tratta, quindi, di uno snodo fondamentale per capire come funzionerà la nuova procedura e, soprattutto, se potrà rappresentare una reale chance per l’emersione e soluzione semplificata delle crisi aziendali.

Codice della crisi: la nuova tabella di marcia

Nella Tavola n. 1 si riporta in sintesi la scansione temporale di entrata in vigore delle misure e il relativo riflesso operativo.
Tavola n. 1
Quando
Cosa
Effetti
Attenzione
25 agosto 2021
Modifiche alla legge fallimentare subito operative
– si anticipa l’entrata in vigore di alcuni articoli del Codice della crisi al fine di ampliare l’accesso alle procedure alternative al fallimento (liquidazione giudiziale);
– cambiano le regole sulla transazione fiscale
24 settembre 2021
Con decreto del Ministero della Giustizia viene definito:
– il contenuto della piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di commercio e necessaria per il ricorso alla nuova procedura di composizione negoziata,
– le indicazioni per la redazione del piano di risanamento;
– un test di auto-diagnosi della situazione di crisi e delle chance di risanamento.
Il decreto deve anche fornire indicazioni per la formazione degli esperti che dovranno affiancare l’imprenditore nella composizione negoziata
15 novembre 2021
Al via la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, volontaria ed extragiudiziale
L’imprenditore mantiene la gestione e viene affiancato da un esperto nell’individuazione di un percorso di risanamento
– dura 180 giorni;
– sono previsti incentivi alle imprese
16 maggio 2022
Entrano in vigore tutte le norme del Codice della crisi (con esclusione di quelle relative al sistema di allerta)
31 dicembre 2023
Entra in vigore il meccanismo di allerta automatico, obbligatorio e basato sullo sforamento degli indicatori previsto dal Codice della crisi

Quali sono le 10 norme in vigore già dal 25 agosto

Tanto premesso sull’articolata scansione temporale di entrata in vigore delle misure assunte dal D.L. n. 118/2021, nella Tavola n. 2 si riportano in sintesi le 10 disposizioni operative, con efficacia già dal 25 agosto 2021.
Tavola n. 2
Transazione fiscale
Si applicherà in caso di mancanza di adesione degli Enti interessati (e non di mancanza di voto)
Gli Enti creditori dovranno esprimersi entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento
Modifiche a concordato e accordi di ristrutturazione
Consentirà di effettuare modifiche sostanziali del piano e degli accordi: ma, prima dell’omologazione, è necessario un nuovo via libera dei creditori
Dopo l’omologazione le modifiche devono assicurare l’esecuzione degli accordi. In entrambi i casi è necessario il rinnovo dell’attestazione del professionista
Tutele dei lavoratori
Il tribunale potrà autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato, ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
L’accordo produrrà effetti anche verso i creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici
Lo strumento riguarderà tutte le categorie di creditori (non solo gli intermediari finanziari)
Convenzione di moratoria
Consentirà agli imprenditori (anche non commerciali) di accordarsi con i creditori per la dilazione delle scadenze dei crediti, rinuncia agli atti o sospensione delle azioni esecutive e conservative ecc. purché non comporti rinuncia al credito
La moratoria varrà anche per i creditori non aderenti della stessa categoria (che andranno informati)
Accordi di ristrutturazione agevolati
Faciliterà il ricorso all’Istituto poiché viene ridotta la percentuale di creditori necessaria per il via libera all’accordo proposto dal debitore
Soci illimitatamente responsabili
Fatti salvi i patti contrari, gli accordi di ristrutturazione della società avranno efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
Moratoria biennale creditori privilegiati
Salirà da uno a due anni l’arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista in caso di concordato con continuità aziendale
Piano di risanamento attestato
Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la possibilità per l’imprenditore di regolare la sua situazione di crisi con un piano di risanamento attestato, pubblicato nel registro delle imprese prima della scadenza del termine concesso dal tribunale.
Improcedibilità
Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo omologato dopo il 1° gennaio 2019.

Conclusioni

Sono trascorsi ormai circa due anni e mezzo dall’approvazione del testo novellato del Codice della Crisi, ma la sua entrata in vigore è stata da allora continuamente rinviata, ora da ultimo per effetto del D.L. n. 118/2021.
Si deve constatare come, ora, l’ulteriore proroga all’entrata in vigore del Codice e dello strumento dell’allerta, trovi giustificazione condivisibile nelle stesse ragioni che giustificano, per altro verso, l’immediata entrata in vigore delle norme innovative e la previsione di misure urgenti ulteriori.
L’intenzione del legislatore, che emerge dalla stessa Relazione illustrativa, è, infatti, quella di agevolare il più possibile il superamento delle crisi aziendali, nel presupposto che nella situazione attuale molte di queste crisi, al momento, non ancora conclamate, siano in larga parte conseguenza di una crisi molto più grande, generata dalla pandemia da Covid-19.
Si è, quindi, preso atto che l’immediata entrata in vigore di norme, fra cui quelle sull’allerta, avrebbero in potenza rischiato di avere un effetto irreversibile e, quindi, letale sul piano economico generale; si è, quindi, condivisibilmente ritenuto di consentire agli imprenditori (e ai debitori in genere) di godere di maggior flessibilità di accesso agli strumenti negoziali e di accedere a nuovi strumenti concorsuali, ancorchè in sede assistita, quali, appunto, la nuova composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotti dal D.L. n. 118/2021.
Credit by:
Gianluca Rossi – IPSOA Quotidiano
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