Riscossione: al via le notifiche delle cartelle e i versamenti

  • Posted by autore blog
  • On Settembre 1, 2021
  • 0
Condividi sui social

Riparte la macchina della riscossione: dal 1° settembre 2021 ripartono le notifiche di nuove cartelle, i fermi amministrativi, i pignoramenti e le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni. Con il 31 agosto, infatti, si è esaurito il periodo di sospensione delle procedure di riscossione e della notifica delle cartelle di pagamento inaugurato dal decreto Cura Italia e prorogato, da ultimo, dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.

Con il 31 agosto 2021 si è conclusa l’ultima sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito INPS. Poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021.
Riprendono quindi le notifiche delle cartelle di pagamento; sono riattivate le procedure di riscossione coattiva (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche) e la Pubblica Amministrazione riprende le attività di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
In scadenza al 31 agosto (ma con 5 giorni di tolleranza il versamento sarà possibile fino al 6 settembre) anche la rata di maggio 2020 della rottamazione ter (quelle della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020 dovevano essere versate entro il 31 luglio 2021).

Sospensione dei versamenti

La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha riguardato le entrate tributarie e non tributarie derivanti da (art. 68, commi 1 e 2, D.L. n. 18/2020):
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29, D.L. n. 78/2010);
– avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, D.L. n. 78/2010);
– atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all’importazione (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 16/2012);
– ingiunzioni emesse dagli enti territoriali ai sensi del R.D. n. 639/1910;
– accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (art. 1, comma 729, legge n. 160/2019);
Attenzione
Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati come “zona rossa” (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dal 21 febbraio 2020.
Termine per i pagamenti
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 30 settembre 2021.
Esempio
1) A un contribuente è stata notificata una cartella di pagamento i cui termini di versamento sono scaduti dopo l’8 marzo 2020 (oppure dopo il 21 febbraio 2020 se residente in un comune “zona rossa” a tale data). Il versamento (sospeso fino al 31 agosto 2021) dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021.
2) Un contribuente ha una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 agosto 2021, Agenzia delle Entrate-Riscossione non poteva attivare alcuna nuova procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento) che, però, in mancanza di pagamento, potrà riprendere dal 1° settembre 2021. In tal caso, il contribuente potrebbe presentare quanto prima istanza di dilazione per prevenire le attività di recupero.
Piani di rateazione in essere
I contribuenti con piani di rateazione in corso, che non hanno effettuato i pagamenti delle rate scadenti nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021), devono effettuare il pagamento dell’intero importo entro il 30 settembre 2021 (le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021 mantengono l’originaria data di pagamento).
In questi casi, se le rate non versate sono numerose, il contribuente potrebbe trovarsi in difficoltà finanziaria.
Si osserva, in proposito, che l’art. 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che relativamente:
– ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020;
– ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021 (art. 13-decies, commi 3 e 4, del D.L. n. 137/2020),
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione “in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive”.
Pertanto, al fine di evitare la decadenza dal beneficio, entro la scadenza del 30 settembre 2021 i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante il periodo della sospensione, per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale che le restanti siano inferiori a 10.
Esempio
Un contribuente, con un piano di dilazione in essere all’8 marzo 2020, non ha effettuato, durante il periodo di sospensione, il pagamento di 18 rate. Entro il 30 settembre 2021, per non incorrere nella decadenza dalla rateazione, deve effettuare il versamento di almeno 9 rate, in modo tale che le rate non pagate, essendo inferiori a 10, non comportano la decadenza dal beneficio (tale agevolazione trova applicazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021).
Nuove rateazioni
I pagamenti rientranti nel periodo di sospensione, che devono essere eseguiti entro il 30 settembre 2021, non devono essere necessariamente effettuati in unica soluzione.
Il contribuente, infatti, può anche richiedere una rateizzazione, presentando istanza ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Per evitare che tra la data di scadenza del versamento (30 settembre 2021) e quella di presentazione dell’istanza, l’agente della riscossione possa attivare qualche procedura di recupero coattivo (ad esempio, pignoramento, fermo amministrativo dei veicoli), “è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021” (FAQ n. 3 di Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Nota bene
Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100.000 euro, in deroga alla soglia di 60.000 euro prevista dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 602/1973 (FAQ n. 12 di ADER).
Inoltre, per tali piani, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (cfr. FAQ n. 13 di Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Stralcio fino a 5.000 euro

Fino al 31 ottobre 2021 resta sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5.000 euro (calcolato al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione (art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021).
Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio.
La misura agevolativa si applica nei confronti:
a) delle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
b) dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
L’annullamento non si applica ai debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, nonché alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Azioni di recupero coattivo

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito che durante il periodo di sospensione (quindi fino al 31 agosto 2021) non sarebbero state attivate nuove procedure cautelari (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (pignoramento, anche presso terzi) (FAQ n. 14 di Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Pertanto, tali procedure potranno essere attivate dal 1° settembre 2021, relativamente alle cartelle che alla data di inizio della sospensione (8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020) erano già scadute mentre per i pagamenti in scadenza dopo l’8 marzo 2020 il termine per il versamento è fissato al 30 settembre 2021, per cui nessuna attività di recupero coattivo potrà essere attivata prima di tale data.
Naturalmente, gli atti esecutivi devono essere effettuati secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni (ad esempio, obbligo di notificare l’intimazione a pagare, preavviso di fermo, preavviso di ipoteca).
In tutti questi casi – compresi i pagamenti già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 – il contribuente può presentare istanza di dilazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Notifica cartelle di pagamento

Il 31 agosto 2021 scade anche il periodo di sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento.
Durante il periodo di sospensione dei versamenti, infatti, era stato chiarito che l’agente della riscossione non avrebbe notificato alcuna nuova cartella di pagamento (FAQ n. 4). Pertanto, a partire dal 1° settembre 2021 riprenderà l’attività di notifica delle cartelle di pagamento; a tal fine, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato che la notifica seguirà un piano di smaltimento che prevede una distribuzione di tali attività nel corso dei mesi.
Sospensione termini di prescrizione e decadenza
L’art. 68 del D.L. n. 18/2020 richiama l’applicabilità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo che:
a) le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” (comma 1);
b) i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Il comma 4-bis, lettera b), dello stesso art. 68 stabilisce che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di 24 mesi “i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.

Rottamazione ter e saldo e stralcio

L’art. 68, comma 3, del D.L. n. 18/2020 (come modificato dall’art. 1-sexies del decreto Sostegni bis), ha rimodulato i termini di pagamento delle rate in scadenza relative alle disposizioni agevolative della pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio).
Al riguardo, si osserva che:
– il 31 agosto 2021 (con slittamento al 6 settembre 2021) è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 maggio 2020 della rottamazione ter e della definizione agevolata delle risorse UE; per effetto del termine di tolleranza di 5 giorni, di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, il termine di versamento slitta al 6 settembre 2021 (cadendo il 5 settembre di domenica).
– il 30 settembre 2021 (5 ottobre 2021 con la tolleranza) è il termine ultimo di pagamento per la rata in scadenza il 31 luglio 2020 della rottamazione ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata delle risorse UE.
Attenzione
Anche per i piani di pagamento della rottamazione ter e/o del saldo e stralcio, è previsto l’annullamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5.000 euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (art. 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021).
Nuova rateazione
I soggetti che non hanno pagato le rate della rottamazione ter e/o del saldo e stralcio in scadenza entro il 31 dicembre 2019, perdendo quindi il beneficio della definizione agevolata, possono chiedere di nuovo la rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 (FAQ n. 8 di Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Verifiche di inadempienza

Le amministrazioni pubbliche (indicate nell’art. 1, comma 2, ì D.Lgs. n. 165/2001) e le società a totale partecipazione pubblica (“soggetti pubblici”), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (5.000 euro).
Nota bene
Con riguardo alla delimitazione del perimetro inerente ai soggetti tenuti alla sua applicazione, l’art. 48-bis indica “le amministrazioni pubbliche […] e le società a prevalente partecipazione pubblica”, mentre l’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. n. 40/2008 di attuazione, ricomprende tra i soggetti obbligati a eseguire la verifica di inadempienza “le Amministrazioni pubbliche […] e le società a totale partecipazione pubblica”, rinviando ad altro regolamento – al momento non ancora adottato – per la disciplina applicabile anche nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica.
Il soggetto pubblico, prima di effettuare il pagamento, invia una specifica richiesta all’agente della riscossione il quale controlla, avvalendosi del sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario. In caso affermativo, ne dà comunicazione, entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, al soggetto richiedente il quale non può procedere al pagamento onde consentire all’agente della riscossione di acquisire le somme iscritte a ruolo.
Se, invece, l’agente della riscossione comunica che non risulta alcun inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto (5 giorni lavorativi), il soggetto pubblico deve procedere al pagamento a favore del beneficiario.
Pignoramento
Quando l’Agente della riscossione comunica al soggetto pubblico che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la comunicazione contiene l’indicazione dell’ammontare del debito, comprensivo di spese esecutive e interessi di mora. Con la stessa comunicazione, l’Agente della riscossione preannuncia l’intenzione di procedere alla notifica dell’ordine al soggetto pubblico di versare la somma direttamente allo stesso agente della riscossione, fino a concorrenza del debito da cartella per cui si procede (pignoramento di crediti presso terzi, di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973).
Sospensione delle verifiche
L’art. 153 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020, “non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis” del D.P.R. n. 602/1973.
Pertanto, nel periodo di sospensione i soggetti pubblici non hanno effettuato le verifiche ex art. 48-bis, che riprenderanno a partire dal 1° settembre 2021.
A nostro giudizio, la verifica dovrà essere effettuata anche per i pagamenti la cui procedura ha avuto inizio durante il periodo di sospensione e che non siano stati materialmente effettuati entro il 31 agosto 2021.

Pignoramenti su stipendi e pensioni

La cessazione del periodo di sospensione riguarda anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Il datore di lavoro, quindi, riprenderà ad effettuare le relative trattenute a decorrere dal mese di settembre 2021, salvo l’eventuale pagamento del debito.
Credit by:
Prof. Roberto Fanelli – IPSOA Quotidiano
0 comments on Riscossione: al via le notifiche delle cartelle e i versamenti