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Bonus 200 euro: autonomi e professionisti in attesa

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  • On Settembre 2, 2022
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Si attende a breve la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Lavoro e di quello dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce requisiti, regole e modalità di accesso al bonus di 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti, previsto dal D.L. n. 50/2022, il cosiddetto “Decreto aiuti”convertito con modifiche in l. n. 91/2022.

La misura è finanziata dalle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis a 600 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.  È però ancora da definire la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda; inoltre alla luce del fatto che gli enti delegati procederanno all’erogazione secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte, si prospetta un possibile “click day”.

Si tratta di una indennità che va ad aggiungersi a quella prevista per i lavoratori dipendenti, i pensionati e altre categorie, sempre previste dal D.L. n. 50/2022.

Chi sono i beneficiari

Beneficiari dell’indennità una tantum sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103.

Si tratta in particolar modo di Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell’Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del D.Lgs. n. 103/1996 (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI).

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I requisiti per ottenere il bonus

In particolare, occorre che i lavoratori:

– non abbiano percepito, sotto altro titolo e per altre motivazione, il bonus previsto dall’art. 31 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) del D.L. n. 50/2022;

– che nel periodo di imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

La norma fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non a quello da lavoro autonomo e viene chiarito nel decreto che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Condizioni richieste per l’accesso

Condizione essenziale è la decorrenza dell’iscrizione: i beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, ovvero al 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata sempre entro il 18 maggio 2022 e aver effettuato, sempre entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020; tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data sempre del 18 maggio 2022.

Per gli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

La domanda per l’indennità

L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda.

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. Gli enti preposti all’erogazione procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

In analogia con le indennità previste dall’art. 31 e 32, l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022.

Come e a chi presentare la domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari

– all’INPS;

– ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti;

Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.

Qualora il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Nell’istanza il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022;

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

d) di essere iscritto alla data del 18 maggio 2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui sopra;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

Modalità di erogazione

Gli enti preposti all’erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.

Nel caso in cui, in seguito ai controlli, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.

Termini di presentazione della domanda

Non risulta ancora stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum. Potrebbe essere dal 15 settembre secondo l’ipotesi che circola all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici.

Credit by IPSOA

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