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ASSEGNO DI INCLUSIONE: VIA ALLE ISTANZE. LA MISURA SARÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO

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  • On Dicembre 22, 2023
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La misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale è stata istituita con il decreto legge 48/2023. L’Inps ne ha indicato modalità di accesso e di fruizione.

L’Assegno di inclusione, la misura istituita con il decreto legge 48/2023, sarà in vigore dal primo gennaio 2024 ma è possibile richiederlo a partire dal 18 dicembre 2023. Possono richiederlo le famiglie in possesso dei requisiti indicati dalla normativa (articolo 2, comma 2 del DL n. 48/2023 e articolo 3 del DM del 13 dicembre 2023), in cui almeno un componente sia una persona minorenne, con disabilità, ultrasessantenne o in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

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La circolare dell’Inps

Il 16 dicembre l’INPS con la circolare n. 105 ha fornito le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura in commento. Nel testo sono indicati i requisiti per poterne usufruire, le modalità di presentazione della domanda ed il percorso di inclusione sociale e lavorativa che i componenti del nucleo richiedente il beneficio sono tenuti a seguire. La circolare illustra inoltre il sistema dei controlli e quello sanzionatorio, le disposizioni sul finanziamento della misura e sul trattamento dei dati personali.

I beneficiari

La misura è riconosciuta ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  • minorenne;
  • con almeno sessanta anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

Requisiti di accesso alla misura

Per poter beneficiare dell’assegno di inclusione bisogna essere in possesso di requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza. 

Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a 30.000 euro mentre la casa di abitazione, per essere considerata al di fuori del patrimonio immobiliare, deve avere un valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000. 
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a:
  • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

I predetti massimali sono incrementati di:

  • 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità 
  • 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Obblighi formativi

I beneficiari dell’Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all’obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. La mancata frequenza è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio.

Invece i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale. 

Come si presenta la domanda

La domanda può essere presentata a partire dal 18 dicembre 2023:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
  • presso gli Istituti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
  • presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF) a partire dal 1° gennaio 2024.

Se nel nucleo familiare sono presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio;
  • l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Come si riceve il beneficio

Per ricevere il beneficio economico, il soggetto interessato, anche contestualmente alla presentazione della domanda, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

Il beneficio decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del Pad.

A quanto ammonta il beneficio

Il beneficio economico dell’Adi è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, o di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese nella domanda;
  • una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, per un importo, ove spettante pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, in corso di validità, fino ad un massimo di 3.360 euro annui, o di 1.800 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) n.2).

La formula del calcolo dell’importo è la seguente:

[(valore soglia del reddito familiare (6.000*la scala di equivalenza dell’Adi) – reddito familiare) + canone di locazione (ove presente)]:12

QUI LA CIRCOLARE COMPLETA

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