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Fisco: c’è tempo fino al 30 settembre per l’invio del modello 730/2022

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  • On Settembre 23, 2022
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Dal 31 maggio scorso  è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web e c’è tempo fino prossimo al 30 settembre per farlo.

Ma, in caso di invio della dichiarazione dei redditi senza indicazione di spese che potrebbero variare l’imposta o il credito che ne deriva, resta sempre la chance del 730 integrativo: il termine per provvedere all’invio è fissato al 25 ottobre 2022. 

Da quest’anno, poi, se si incontrano difficoltà ad accedere in prima persona al servizio online si può autorizzare un familiare o altra persona di fiducia a operare per proprio conto e non perdere i vantaggi della precompilata.

All’interno della precompilata confluiscono in automatico i dati delle Certificazioni uniche, delle spese sanitarie, delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, spese per l’arredo degli immobili ristrutturati, riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane) etc.: i contribuenti, potranno verificare l’esattezza di detti dati all’interno del modello.

Chi ha integrato il modello potrà visualizzarlo nella propria area riservata e inviarlo entro il 30 settembre.

Nei giorni che precedono la scadenza dell’invio è possibile ancora consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla.

Modificare il modello 730

Il modello 730 precompilato si considera accettato se viene trasmesso senza apportare modifiche ai dati indicati nella dichiarazione precompilata, oppure se il contribuente effettua delle variazioni che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.

Per esempio, quando:

– vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza variare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;

– vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio;

– viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;

– viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I);

– viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;

– viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

La dichiarazione precompilata si considera modificata, invece se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure nel caso in cui vengano inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

Le date da ricordare

Di seguito un riepilogo delle scadenze a partire dall’invio del 30 settembre.

30 settembre

Termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione per il contribuente che sceglie il 730 precompilato. Entro la stessa data dovrà scegliere la destinazione dell’8, 5 o 2 per mille dell’IRPEF

10 ottobre

Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler procedere al versamento del secondo acconto dell’IRPEF o di voler procedere in misura inferiore rispetto a quella indicata nel modello 730-3.

25 ottobre

Ultimo giorno per presentare al CAF o professionista abilitato il modello

10 novembre

Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web (dopo tale data il contribuente potrà inviare il modello Redditi)

30 novembre

Ultimo giorno utile per inviare il modello Redditi correttivo del 730, presentare il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RS, RT e RW), e per versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

730 integrativo fino al 25 ottobre 2022

Il contribuente che abbia inviato il modello 730 omettendo di inserire spese che potrebbero variare l’imposta o il credito che ne deriva, potrà rivolgersi al CAF o a intermediari abilitati per procedere con l’invio del 730 integrativo, presentando tutta la documentazione utile.

A) Nel caso di maggior credito, minor debito o imposta invariata, il contribuente può:

– presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio

– presentare un modello Redditi PF 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

B) Nell’ipotesi in cui invece il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati utili ai fini di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il nuovo modello 730 dovrà contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

C) Nel caso di contemporanea variazione del sostituto e rilevazione di un maggior credito, minor debito o imposta invariata, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

D) Nell’ipotesi di maggiori oneri deducibili o detraibili, minor credito o maggior debito il contribuente deve necessariamente presentare il modello Redditi PF 2022, entro:

– il 30 novembre (correttiva nei termini);

– il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa)

In tal caso, qualora dall’integrazione emerga un importo a debito, il contribuente oltre il tributo dovuto dovrà versare gli interessi e le sanzioni previste in materia di ravvedimento operoso.

Le soluzioni per i ritardatari 

Chi dimentica di inviare il modello 730 entro il 30 settembre e, successivamente, salta anche la scadenza del 30 novembre 2022, ha due possibilità:

– l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione dei redditi tardiva;

– l’applicazione delle sanzioni per dichiarazione dei redditi omessa.

Si considera “tardiva” la dichiarazione dei redditi inviata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. 

Per la presentazione “tardiva” occorre versare la sanzione ridotta di 25 euro, pari a 1/10 del minimo (250 euro) della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione.

Sono considerate valide, infatti, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (art. 2, D.P.R. n. 322/1998).

Dopo la presentazione del precompilato, i conguagli di ogni singola imposta e l’indicazione di quanto verrà rimborsato o addebitato nel modello 730, si troveranno nella sezione “liquidazione delle imposte del dichiarante”.

Credit by: IPSOA 

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