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MALATTIA: CAMBIANO LE REGOLE SUI CERTIFICATI MEDICI

  • Posted by autore blog
  • On Ottobre 14, 2026
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Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’Inps fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia.

Dal 4 settembre 2026 cambiano le regole sulla data di decorrenza del certificato medico. L’Inps con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha infatti fornito nuove indicazioni sulle modalità di riconoscimento della prestazione previdenziale.

COME FUNZIONAVA

L’indennità giornaliera decorre dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata al medico curante risultante dal certificato oppure dalla data della prima visita medica, se tale chiamata non risulta indicata (Circolare n. 52/ASS dell’11 giugno 1963 lettera C).

Finora, ai fini della tutela previdenziale, l’INPS riconosceva anche il giorno precedente al rilascio del certificato medico, solo se il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare e valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente alla visita.

COSA CAMBIA

La circolare super il precedente orientamento, infatti, dal 4 settembre 2026, la tutela previdenziale è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla certificazione medica anche quando la visita avviene in ambulatorio.

La disposizione mira a tutelare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non possa essere effettuata il giorno stesso della richiesta al medico curante, consentendo il riconoscimento dell’indennità anche per il giorno precedente a quello di rilascio del certificato di malattia, indipendentemente dal fatto che la visita avvenga a domicilio o in ambulatorio.

Questa previsione tiene conto delle disposizioni contrattuali che regolano l’attività dei Medici di Medicina Generale (MMG), confermate dall’art. 43, comma 6, dell’ACN del 15 gennaio 2026. Tali disposizioni consentono al medico di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12:00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario. 

L’indicazione riguarda anche le certificazioni di continuazione e di ricaduta della malattia.

Spiega infatti l’Istituto che 

“l’attuale contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, nonché la crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l’esigenza di addivenire a un’interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti”.  

QUANDO LA NUOVA REGOLA NON VALE

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se:

  • la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
  • il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico è festivo infrasettimanale o cade di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale
  • nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Dunque, ai fini della tutela previdenziale, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, giorno di pubblicazione della circolare, il riconoscimento della prestazione viene esteso anche al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, anche in caso di visita ambulatoriale. Tale possibilità è prevista a condizione che il giorno precedente non coincida con una festività infrasettimanale, un sabato o una domenica, giornate per le quali è garantito il servizio di continuità assistenziale.

PERCHÉ È IMPORTANTE 

Il primo giorno dell’evento di malattia è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).

QUI LA CIRCOLARE INTERA 

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— Lo studio è a disposizione per informazioni, verifiche e adeguamenti su norme e circolari su malattia e previdenza dei dipendenti.

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