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VISITE FISCALI: INPS APPLICA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE EQUIPARA LA REPERIBILITÀ PER P.A. E PRIVATI

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  • On Gennaio 10, 2024
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L’Istituto Nazionale Previdenza sociale con il messaggio n. 4640 fornisce le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

A seguito della sentenza n. 16305/2023del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, l’INPS, con il messaggio n. 4640 dello scorso 22 dicembre, ha fornito le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

LEGGI ANCHE P.A.: il Tar Lazio ha annullato il decreto ministeriale n° 206 del 17 ottobre 2017 sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali

Il Tar Lazio, con la sopracitata sentenza, ha annullato l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, nella parte in cui prevedeva che: In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lobbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festiviritenendo incostituzionale la disparità esistente tra le fasce orarie di reperibilità, in caso di malattia, per i dipendenti pubblici e per quelli privati.

Nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica ed in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, l’INPS, con messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, ha precisato che: le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti della p.a. sono dunque equiparate a quelle dei lavoratori privati.

Il quadro normativo

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un susseguirsi di provvedimenti legislativi, e segnatamente: 

– I decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del Decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 dell’11 novembre 1983 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, riferibili ai soli lavoratori del settore privato; 

– il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;

– il decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti ed i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia.

QUI LA CIRCOLARE DELL’INPS

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