Diritto del Lavoro
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- On Luglio 25, 2025
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INAIL: NO ALL’OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE PREMIALI SE L’IMPRENDITORE NON HA CONTRIBUITO ALL’ERRATO INQUADRAMENTO DELL’AZIENDA
In caso di variazione del rapporto assicurativo rispetto a quello previdenziale, il provvedimento di re-inquadramento INAIL avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla rettifica e l’azienda non dovrà versare le differenze premiali arretrate, nemmeno nei limiti della prescrizione quinquennale, se l’imprenditore non ha contribuito a tale errata classificazione.
Il nostro studio legale ha assistito un’importante azienda, specializzata nella produzione di farmaci ed integratori alimentari ed avente un cospicuo numero di dipendenti, in un giudizio volto all’annullamento di una cartella esattoriale, emessa da AdER per conto dell’INAIL, avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle differenze premiali arretrate, nei limiti della prescrizione quinquennale, asseritamente dovute a causa della riqualificazione del rapporto assicurativo intervenuta in seguito ad un accertamento ispettivo dell’Istituto.
La vicenda trae origine dal modo con cui l’azienda era stata registrata, sin dalla propria costituzione risalente ad oltre vent’anni addietro e d’ufficio, presso i due Istituti previdenziale ed assistenziale: ed infatti presso l’INPS la società era stata inquadrata nel settore “industria” mentre presso l’INAIL nel settore “terziario”, senza che l’imprenditore avesse in alcun modo contributo a tale differente classificazione.
Nonostante ciò l’INAIL, all’esito del controllo ispettivo intervenuto nel maggio 2023, con verbale di accertamento unico ha adottato un provvedimento di rettifica dell’inquadramento dell’azienda nel settore “industria” ed ha contestualmente richiesto, seppure nei limiti della prescrizione quinquennale, il pagamento delle differenze premiali arretrate ed asseritamente dovute, dal 2017 e sino al maggio del 2023.
L’azienda, sul presupposto di non aver mai contribuito a tale differente inquadramento e ritenendo dunque di non dover versare gli arretrati richiesti in applicazione del comma VIII dell’art. 3 della Legge n. 335/1995, si è rivolta al nostro studio legale per impugnare la cartella di pagamento e chiederne l’annullamento, stante l’inesistenza del credito rivendicato dall’Istituto per il tramite del Concessionario per la Riscossione.
Introdotto il ricorso e completata l’istruttoria, con sentenza del 23 giugno 2025 la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, accogliendo integralmente le istanze della nostra assistita e rigettando in toto le eccezioni e le deduzioni sollevate da INAIL ed AdER, ha statuito come segue: “in tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d’ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall’art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall’art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato” (Cass. n. 6081/21, 19785/17)”.
In conseguenza, la cartella di pagamento è stata annullata ed i resistenti sono stati condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite.

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