Blog Image

Diritto del lavoro

  • Posted by admin
  • On Dicembre 6, 2017
  • 0

Un Istituto di Credito si è rivolto al nostro studio per essere difeso nel giudizio proposto da un proprio dipendente, responsabile di filiale, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento irrogato all’esito di un procedimento disciplinare avviato parallelamente ad un procedimento penale.
Il lavoratore, in particolare, aveva dedotto la violazione, tra gli altri, del principio di immutabilità della contestazione.
Il nostro team di avvocati, ripercorrendo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (secondo cui la violazione del principio di immutabilità della contestazione non sussiste in ogni ipotesi di divergenza tra fatti posti alla base della contestazione e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui il quadro di riferimento sia talmente diverso da violare il diritto di difesa), ha evidenziato la legittimità del recesso operato poiché il datore di lavoro, nel corso del procedimento disciplinare, si era limitato ad allegare circostanze confermative ed ulteriori prove.
Il Tribunale adito ha accolto le difese dell’Istituto rilevando come l’oggetto della contestazione non aveva subito alcuna variazione, posto che, con il provvedimento disciplinare, il datore di lavoro si era limitato a precisare e valorizzare – sulla base delle risultanze istruttorie – la condotta contestata, con l’aggiunta di fatti c.d. secondari confermativi e di mero contorno, senza tuttavia precludere la difesa del lavoratore.
Il Tribunale, infine, ha avallato la nostra tesi secondo cui nell’ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario – rapporto che è più intenso nel settore bancario – deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.
Alla luce delle considerazioni esposte, il Tribunale di Catania ha ritenuto i fatti addebitati idonei a recidere il vincolo fiduciario e ad impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto di lavoro, sicché ha dichiarato il licenziamento legittimo.

0 comments on Diritto del lavoro