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Diritto tributario

  • Posted by admin
  • On Aprile 11, 2016
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In un giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’Agente della Riscossione si è rivolto al nostro studio per controdedurre alle pretese avanzate da un contribuente che ha lamentato la nullità di una intimazione di pagamento, sostenendo che la notifica sarebbe stata invalida poiché eseguita da un indirizzo PEC del Concessionario, non presente nei pubblici registri e/o elenchi.
Il nostro team di avvocati, a seguito di un approfondito studio della normativa, ha rappresentato al Collegio decidente che l’assunto del contribuente era privo di fondamento poiché, ai fini della validità della notifica, la legge impone che il solo indirizzo PEC del destinatario debba essere presente nei pubblici registri, non anche quello del notificante.
In ogni caso, il nostro cliente ha rilevato che l’asserito vizio della notifica dell’intimazione di pagamento sarebbe stato, in ogni caso, sanato da controparte a seguito dell’intervenuta impugnazione dell’atto notificatole.
In totale accoglimento delle eccezioni proposte dai nostri avvocati, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, rigettando la domanda del contribuente, ha accolto tutte le nostre richieste ed ha condannato controparte al rimborso delle spese di lite.

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