Riforma fiscale: imprenditori individuali e professionisti senza IRAP

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  • On Marzo 8, 2022
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Alcuni argomenti della riforma fiscale sono “anticipati” con la legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tra questi temi, l’abolizione dell’IRAP limitatamente a talune categorie di contribuenti quali le persone fisiche che esercitano attività commerciali ed i professionisti.

Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito IRAP in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l’istituzione di apposito Fondo. Gli importi spettanti possono essere modificati, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025. In particolare, la disciplina riguardante la copertura del mancato gettito è disciplinata al comma 9, che in questa sede non viene analizzato.

La struttura dell’IRAP e la sua evoluzione

L’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, disciplinata dal D.Lgs. n. 446/1997, è dovuta per l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici. L’IRAP è un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Il gettito dell’IRAP concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. L’IRAP ha una base imponibile diversa da quella prevista ex lege per le imposte sui redditi: essa si applica infatti sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate. Essa è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote previste dalla normativa. In particolare, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9%.Sulle imprese bancarie e finanziarie essa grava nella misura del 4,65% e, con riferimento al settore assicurativo, nella misura del 5,9%.Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La disciplina dell’IRAP è stata integrata dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 – sul federalismo fiscale provinciale e regionale – che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie, le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Tra i principali interventi legislativi volti alla riduzione del cuneo fiscale si annoverano i provvedimenti che hanno inciso sulle deduzioni IRAP, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, in particolare disponendo (legge di Bilancio 2015, legge n. 190/2014, estesa dalla successiva legge di Bilancio 2016) l’integrale deducibilità dall’IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato.Con riferimento all’autonoma organizzazione IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta ai lavoratori autonomi, la legge di Bilancio 2015 ha chiarito che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l’attività svolta presso tali strutture, più del 75% del proprio reddito complessivo.

L’indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF

L’art. 5 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (A.C. 3343) delega il Governo, nell’ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell’imposizione sul reddito d’impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell’IRAP, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario.Il superamento graduale dell’IRAP previsto dalla delega (art. 5, comma 3) deve essere, quindi, attuato mediante meccanismi normativi che garantiscano in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.Nel corso dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’IRPEF condotta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, una riforma o una radicale abolizione dell’IRAP è stata proposta da numerosi soggetti auditi, nell’ottica della revisione complessiva dei redditi d’impresa.

In particolare, è stato sottolineato come la componente soggetta a tassazione ai fini IRAP risulta in sostanza essere il reddito d’impresa, i cui presupposti impositivi sono simili a quelli degli altri tributi diretti alla tassazione della ricchezza prodotta: è stato dunque affermato che, in una logica di semplificazione, si potrebbe prevedere il superamento dell’IRAP contestualmente all’introduzione di un’addizionale al reddito d’impresa, dalla quale andrebbero esentate le imprese non dotate di autonoma organizzazione, oggi escluse dalla tassazione IRAP.

L’istanza di superamento dell’IRAP è specificamente richiesta nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, nell’ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all’interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale. Le Commissioni parlamentari in particolare raccomandano un riassorbimento del gettito IRAP nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Credit by: IPSOA Quotidiano

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