Procedura concorsuale: divieto di compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito

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  • On Aprile 29, 2021
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Non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 302 del 28 aprile 2021.

Dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Con la risposta a interpello n. 302 del 28 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di procedura concorsuale e divieto di compensazione dei crediti della massa fallimentare con i debiti del fallito.
Come più volte chiarito dalla prassi, ma anche il paragrafo 3 della circolare n. 13/E del 11 marzo 2011 e la risoluzione n. 279/E del 12 agosto 2002, non è consentita la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione.
Ne deriva l’impossibilità di applicare, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura le misure di cui all’articolo 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, ovvero quelle di cui all’articolo 28-ter del dPR n. 602 del 1973, al fine utilizzarli in compensazione con i debiti generatisi ante-procedura prima dell’apertura della procedura concorsuale.
Va peraltro ricordato che, ai sensi dell’articolo 51 della L.F, applicabile per effetto del rinvio contenuto nel successivo articolo 201 anche alla liquidazione coatta amministrativa, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
In sede di controllo e liquidazione del rimborso dei crediti d’imposta derivanti dalle operazioni poste in essere nell’ambito della procedura concorsuale, possono essere opposte le eccezioni relative all’esistenza e all’entità dei crediti medesimi, compresa la possibilità di ricorrere alla compensazione ex articolo 56 della L.F. nell’ipotesi in cui i crediti derivino per effetto del trascinamento, nella procedura concorsuale, dall’attività del fallito precedente all’apertura della procedura stessa e, quindi, siano riferibili, come i ruoli di cui si discute, al fallito e non alla massa fallimentare.
Credit by:
IPSOA Quotidiano
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