Piano Nuove Competenze: al via la formazione professionale in azienda

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  • On Dicembre 29, 2021
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Con decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 28 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano Nazionale Nuove Competenze che, se da un lato permette alle aziende di rimodulare l’orario di lavoro dei propri dipendenti per favorirne la formazione, sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, dall’altro intende fornire ai disoccupati con bassi livelli di qualificazione una formazione che permetta a questi ultimi di essere reimmessi nel mercato del lavoro, in applicazione del PNRR, di cui costituisce completamento del traguardo (Missione M5, componente C1, tipologia «riforma»).

Oltre agli occupati, beneficeranno degli strumenti previsti dal Piano Nazionale Nuove Competenze le seguenti categorie di soggetti:

– disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL;

– percettori del reddito di cittadinanza;

– giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

– disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano l’attività o in condizioni di precarietà;

– lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater, del D.L. n. 4/2019 (cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale).

Obiettivi del piano

Gli obiettivi del Piano sono i seguenti:
– livelli essenziali delle prestazioni delle misure di aggiornamento e riqualificazione, nei termini di standard minimi di contenuto, di accessibilità, di personalizzazione e di spendibilità in applicazione delle normative nazionali vigenti;
– personalizzazione degli interventi: l’offerta dei servizi deve differenziarsi in maniera personalizzata, soprattutto nei confronti dei più fragili e vulnerabili. I percorsi e i servizi di accrescimento delle competenze devono essere proporzionati e differenziati “a seconda dell’età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, ma anche del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali”, anche attraverso la valorizzazione delle competenze già possedute.
– spendibilità dei risultati di apprendimento nei mercati del lavoro locali e nazionali: le competenze acquisite devono contribuire ad incrementare le opportunità per i beneficiari di raggiungere o mantenere una condizione occupazionale soddisfacente, in linea con i propri bisogni e con quelli delle imprese.
– integrazione con le politiche attive del lavoro: processi e strumenti adottati devono rafforzare i profili di occupabilità e delle iniziative di orientamento e accompagnamento al lavoro;
– coinvolgimento diretto delle imprese verso la transizione duale: si prevedono strategie di coinvolgimento degli operatori economici locali per individuare i fabbisogni e pianificare gli interventi formativi, per la messa a valore del patrimonio infrastrutturale, tecnologico e cognitivo delle imprese al servizio di progettazione congiunta degli interventi di formazione in apprendimento duale.
– prossimità e qualità dell’offerta formativa: la realtà dei centri di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione professionale in Italia, seppure con caratteristiche differenti da territorio a territorio, è ampiamente diffusa e regolamentata da dispositivi consolidati di autorizzazione e/o accreditamento.
– innovazione, sperimentazione, valutazione: il PNC deve includere anche interventi innovativi e sperimentali, che possano costituire una base per il cambiamento nell’ottica della condivisione delle buone

Livelli essenziali delle prestazioni

I percorsi di formazione professionale devono avere le caratteristiche seguenti, modulate in relazione alle specificità degli interventi:
a) personalizzazione dell’offerta: valorizzazione delle esperienze esistenti a livello regionale e la promozione di appositi strumenti sussidiari, nelle seguenti aree:
– competenze tecnico professionali, ricostruite e referenziate in coerenza con le dimensioni descrittive delle attività di lavoro classificate in Atlante del lavoro e delle qualificazioni e in relazione al/ai profili di occupabilità del beneficiario;
– competenze funzionali e di base con particolare riguardo alle competenze digitali, alle competenze di literacy, alle competenze numeracy-financial e alle competenze multilinguistiche ricostruite;
– competenze trasversali, in relazione ai profili di occupabilità del beneficiario ed una selezione di soft skills tratte dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni tipiche dei livelli corrispondenti alla profilatura professionale.
b) accessibilità dell’offerta: tutte le opportunità di apprendimento disponibili devono essere rese accessibili attraverso la pubblicazione da parte degli enti titolari, su sito istituzionale e in interoperabilità con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL);
c) spendibilità dell’offerta: i percorsi di formazione professionale sono progettati e finalizzati, di norma, in funzione del conseguimento di una qualificazione o parte di essa inclusa nel Repertorio nazionale.
Per una migliore comprensione, di seguito pubblichiamo il testo integrale del Decreto del Ministero del Lavoro pubblicato nel n. 307 della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021:
Credit by:
IPSOA Quotidiano

 

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