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LAVORO SU VIDEOTERMINALI: SORVEGLIANZA SANITARIA E DSCV A CARICO DEL DATORE

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  • On Aprile 4, 2023
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Con la circolare Inail n. 11, del 24 marzo 2023, si fa chiarezza sulla fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva destinati ai dipendenti addetti ai videoterminali, la circolare fornisce inoltre gli orientamenti applicativi di una recente pronunzia della Corte di Giustizia. 

Il documento, rivolto ai responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali, agli organi istituzionali, al magistrato della Corte dei conti delegato, ai comitati consultivi provinciali, cita l’intero quadro normativo rivisto alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 dicembre 2022, n. 392 – C – 392/21.

COSA DICE LA CIRCOLARE IN PREMESSA

Già dal 2008, ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile n. 81 dello stesso anno, “i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico”.

COS’È E QUANDO SI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La visita di sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente mediante la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista, e l’esame visivo con le normali lenti correttive, al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia (l’affaticamento oculare); nel caso di riscontro positivo il medico ne valuterà la significatività e adotterà i provvedimenti opportuni.

Esclusi i casi particolari, la sorveglianza sanitaria è effettuata:

• in via preventiva, per controllare lo stato di salute prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica;

• periodicamente, a cadenza biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni ed anche per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale in tutti gli altri casi;

• in via straordinaria, qualora il lavoratore lo richieda quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva.

I DISPOSITIVI SPECIALI DI CORREZIONE VISIVA (DSCV)

I DSCV sono dispositivi particolari diretti a correggere e a prevenire i disturbi visivi nello svolgimento di attività lavorative caratterizzate dall’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Tra i DSCV rientrano le lenti applicabili al videoterminale, gli occhiali cd. “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione, ma non i normali occhiali da vista.

Qualora, a seguito della visita di sorveglianza sanitaria, l’oftalmologo prescriva un DSCV dovrà informare il medico competente che lo comunicherà al datore di lavoro tramite giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC.

Tale Conclusione, come specificato dalla circolare, è avvalorata da una pronuncia dalla Corte di Giustizia UE, Grande sezione, del 22 dicembre 2022, n. 392 – C – 392/21 che conserva la distinzione tra “dispositivi di correzione” e “dispositivi normali di correzione”, da una parte, e “dispositivi speciali di correzione”, dall’altra, con la conseguenza che il diritto al rimborso riguarda solo i dispositivi speciali di correzione che servano effettivamente a correggere disturbi visivi in rapporto con il lavoro, sebbene non possano essere utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.

MODALITÀ DI ACQUISTO E LIMITI DI SPESA

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, quest’ultimo dovrà provvedere al relativo collaudo e a valutarne la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore deve presentare alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, con l’indicazione specifica delle singole voci di spesa, l’importo e la tipologia delle lenti; inoltre il lavoratore dovrà allegare anche il giudizio di idoneità con la prescrizione del medico competente e il documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo.

Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

QUI LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

QUI LA CIRCOLARE DELL’INAIL

INAIL-Circolare-24.3.2023-n.-11-DPI-per-la-vistaDownload

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