Blog Image

LAVORO: COSA SI INTENDE PER D.P.I. E QUALI GLI OBBLIGHI DEL DATORE. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

  • Posted by autore blog
  • On Maggio 9, 2023
  • 0
Condividi sui social

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10128 del 17 aprile 2023 ha fatto chiarezza sulla definizione di “dispositivi di protezione individuale” in relazione all’effettivo utilizzo di attrezzature e indumenti per la protezione da rischi per la salute.

I fatti

Con la sentenza n. 262 del 28.8.2018 la Corte d’appello di Cagliari ha respinto la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento all’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), avanzata, nei confronti del datore di lavoro, da un operatore ecologico addetto alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti urbani.

La Corte territoriale ha ritenuto infatti che gli indumenti in questione non potevano svolgere una funzione protettiva, in quanto non qualificabili come dispositivi di protezione individuale, trattandosi di indumenti di lavoro ordinari non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore. 

Inoltre, a parere della Corte, la classificazione della raccolta di rifiuti come “industria insalubre” rileva unicamente ai fini dell’ubicazione delle attività rispetto ai centri abitati e non riguardo alla qualificazione degli indumenti da lavoro come D.P.I.

Il dipendente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte ha rilevato che: “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.”.

La definizione di D.P.I. contenuta nell’art. 40 del D. Lgs. n. 626 del 1994, che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di cui all’art. 2087 c.c.

Ricorda ancora la Corte come la previsione dell’art. 43 del citato decreto legislativo, stabilisce che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione conformi ai requisiti previsti dalla legge e “mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie”

Tale previsione normativa non può essere letta in senso limitativo, come ritenuto dalla Corte d’appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi.

Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore.

QUI LA SENTENZA COMPLETA

LEGGI ANCHE Lavoro su videoterminali, sorveglianza sanitaria e dscv a carico del datore

0 comments on LAVORO: COSA SI INTENDE PER D.P.I. E QUALI GLI OBBLIGHI DEL DATORE. LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE