La prova della sussistenza della giusta causa nell’ipotesi di contestazioni disciplinari riferibili alle risultanze di un procedimento penale.

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  • On Agosto 3, 2018
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di Giuseppe Platania, Avvocato, Dottore di Ricerca, esperto in Diritto del Lavoro.


In una recentissima sentenza, la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Catania ha fissato alcune interessanti argomentazioni in tema di licenziamento disciplinare.

Segnatamente, in relazione all’ipotesi in cui parte datoriale ponga a fondamento del recesso contestazioni disciplinari attraverso il sostanziale richiamo dei capi di imputazione indicati in un atto di un procedimento penale a carico del lavoratore, quale l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, il Collegio, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la ripartizione dell’onus probandi determini la rigorosa prova del compimento, da parte del lavoratore, delle condotte contestate ovvero la rigorosa prova, da parte del datore di lavoro, dei singoli episodi asseritamente criminosi.

La scelta di parte datoriale di mutuare integralmente i pretesi addebiti dai capi di imputazione redatti in sede penale, dunque, comporta ex se l’onere della prova delle fattispecie delittuose imputate e, quindi, delle condotte materiali proprie di ciascuna fattispecie e del corrispondente elemento soggettivo.

Nella specie, parte datoriale non ha assolto a siffatto onere.

Occorre rilevare, peraltro, che la Corte territoriale ha assegnato decisivo rilievo alla sopravvenuta assoluzione del lavoratore in sede penale, ritenendo di fatto dimostrata ulteriormente la regolarità delle condotte contestate.

Sotto tale profilo, pur non celando la significativa valenza della pronuncia assolutoria si ritiene, tuttavia, che la fattispecie lavoristica mantenga una totale autonomia sicché ogni valutazione debba rimanere circoscritta alle allegazioni ed alle prove addotte dalle parti, ed in particolare dal datore di lavoro, senza che, in senso contrario, l’esito del giudizio penale possa in alcun modo supplire al precipuo onere da assolvere integralmente innanzi al Giudice del Lavoro.

Sentenza N. 679_2018

 

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