ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DA UNA PRECEDURA SELETTIVA IN CASO DI ACCERTATA NON VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI

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  • On Agosto 23, 2018
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di Glenda Giardina, Avvocato.


La sentenza numero 9028 del 23 agosto 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma ha ritenuto legittima la disposizione di particolare rigore, contenuta nell’avviso di selezione di una procedura selettiva, che prevede l’esclusione del candidato in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso, in ordine all’insussistenza di precedenti penali.

Il particolare rigore della norma, non vìola gli articoli 2 e 4 del DPR n. 220 del 2001, in quanto la non veridicità delle dichiarazioni incide sulla stessa affidabilità del candidato, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione, impedendo qualsivoglia valutazione di meritevolezza o di gravità dell’omissione ad opera della Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale ha in particolare escluso si possa nella materia dei concorsi ed in siffatte ipotesi invocare la teoria del falso innocuo, né dare rilevanza all’ archiviazione del giudizio penale scaturito dalle dichiarazioni rese dal candidato  in quanto secondo il Collegio  “…l’amministrazione è tenuta a compiere un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità nonché una autonoma valutazione non influenzata dall’esito del giudizio penale. Non era in altre parole necessario che la falsità degli atti fosse dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’autorità amministrativa procedere in ogni caso ad una distinta valutazione da condurre alla stregua di criteri di ragionevolezza e di imparzialità (e con il conforto di idonei elementi di riscontro) consentendo peraltro all’interessato di apportare tutti gli elementi ritenuti utili alla tutela dei propri interessi..”.

Sentenza 09028_2018

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