Incentivo all’autoimprenditorialità destinato alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa: le condizioni per l’esenzione
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- On Novembre 29, 2021
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Con la circolare n. 178 del 26 novembre 2021 l’INPS ha illustrato le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI si considera non imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Ed infatti, dopo le precisazioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate del 17 giugno scorso, con cui l’Ente ha indicato i documenti che i richiedenti la liquidazione anticipata della NASpI sono tenuti a produrre, l’INPS, con la citata circolare, ha chiarito che ai trattamenti in commento si applica il regime fiscale della tassazione separata con assoggettamento, in mancanza di redditi imponibili nei due anni precedenti a quello in cui i trattamenti stessi sono percepiti, dell’aliquota vigente per il primo scaglione di reddito secondo quanto stabilito dall’art. 21, co. 3, del TUIR (la NASpI anticipata, in quanto trattamento sostitutivo della retribuzione, è imponibile ai fini Irpef).
Di seguito il testo integrale della Circolare n. 178 del 26/11/2021:
“INDICE
1.Premessa e quadro normativo;
2.Esenzione ai fini fiscali delle some erogate a titolo di anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa: adempimenti del richiedente;
3. Rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI erogata in forma anticipata;
4. Istruzioni fiscali e adempimenti a carico dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta;
5. Istruzioni contabili.
1. Premessa e quadro normativo
L’articolo 8, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nonché per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio.
Il medesimo articolo 8 del D.lgs n. 22 del 2015, al successivo comma 4 prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La disposizione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione NASpI si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La richiamata disposizione normativa, inoltre, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 160 del 2019 – sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della citata previsione normativa, al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l’esenzione della NASpI anticipata in un’unica soluzione, nonché ad attestare all’INPS l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato.
Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le istruzioni procedurali per la gestione delle domande di anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.
2. Esenzione ai fini fiscali delle some erogate a titolo di anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa: adempimenti del richiedente
In attuazione della previsione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della richiamata disposizione normativa.
In particolare, nel richiamato provvedimento, l’Agenzia delle entrate ha disposto che i lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono tenuti, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, ad allegare alla domanda dianticipazione i documenti di seguito elencati:
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attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
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stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In ragione delle disposizioni di cui al richiamato provvedimento dell’Agenzia delle entrate, i titolari dell’indennità di disoccupazione NASpI, che richiedono l’erogazione della stessa in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa e che intendono avvalersi della esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI, al momento della presentazione della domanda di anticipazione sono tenuti a produrre la documentazione di cui ai punti 1) e 2) sopra riportati, allegando la stessa con le consuete modalità.
Con riferimento alla documentazione di cui al punto 3), come anticipato, i lavoratori sono tenuti ad allegare, in sede di presentazione della domanda di anticipazione NASpI, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui si attesta di destinare l’intero importo che verrà erogato a titolo di anticipazione NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Pertanto, la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere allegata alla domanda di anticipazione, unitamente alla documentazione di cui ai punti 1) e 2) sopra citati.
Sul punto, si fa presente che l’allegazione della documentazione in argomento, nonché della dichiarazione sostitutiva, è necessaria per ottenere l’esenzione ai fini IRPEF dell’anticipazione NASpI in un’unica soluzione per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa.
Conseguentemente, in assenza di tutta la richiamata documentazione, il richiedente la prestazione in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa non potrà beneficiare dell’esenzione ai fini fiscali delle somme percepite a titolo di anticipazione NASpI di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019; al riguardo, si precisa che la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, tuttavia, qualora sia accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI in un’unica soluzione.
3. Rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI erogata in forma anticipata
Come precisato al paragrafo 1 della presente circolare, nell’ipotesi in cui il beneficiario della prestazione NASpI in forma anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
A tale ultimo riguardo, si fa presente, pertanto, che, nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una società cooperativa instauri – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI – un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.
4. Istruzioni fiscali e adempimenti a carico dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sopra richiamato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, prevede che l’Istituto non applica le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI e provvede a certificare, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che saranno riservati nel modello di Certificazione Unica.”
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