Domande di integrazione salariale: nuove disposizioni INPS, con qualche incertezza

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  • On Febbraio 9, 2022
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La mancanza di indicazioni operative per l’inoltro delle nuove domande di integrazione salariale, dopo le profonde modifiche del quadro normativo prodotte dalla legge n. 234/2021 di riforma degli ammortizzatori sociali, è stata colmata con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, con la quale l’Istituto ha anche concesso ai datori di lavoro un termine differito per la presentazione delle istanze rispetto a quello ordinario di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione d’orario. Date le numerose novità introdotte dalla riforma, a partire dall’ampliamento del campo di applicazione sia con riferimento ai datori di lavoro interessati che alla platea dei lavoratori beneficiari, l’Istituto aveva differito al 16 febbraio il termine per la presentazione delle istanze riferite a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, alla data di pubblicazione della circolare la procedura online per l’invio delle domande non era pronta: essa è divenuta disponibile soltanto a partire dal 4 febbraio, con l’effetto di ridurre il tempo a disposizione di datori di lavoro e consulenti per la presentazione delle domande di integrazione salariale.

Nuovo termine per inviare le domande

Ora, con il nuovo messaggio n. 606 dell’8 febbraio l’INPS comunica che a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio stesso, vale a dire entro il 23 febbraio prossimo.

Informazione preventiva alle rappresentanze sindacali

La seconda e più importante novità contenuta nel messaggio n. 606 dell’INPS consiste nella possibilità concessa ai datori di lavoro di non allegare alla domanda di integrazione salariale la prova dell’avvenuta informazione preventiva alle rappresentanze sindacali riguardo alla prevista sospensione o riduzione di attività, come stabilito dall’art. 14 D.Lgs n. 148/2015. L’Istituto afferma, in particolare, che non è necessario dare prova della comunicazione preventiva nei casi in cui le organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dall’art. 14 sia stata correttamente espletata.La dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In mancanza di essa, le strutture territoriali dell’INPS dovranno richiederla attivando il c.d. supplemento istruttorio (D.M. 95442/2016).Non si tratta, dunque, di un esonero del datore di lavoro dall’adempimento dell’informativa preventiva di ricorso all’ammortizzatore sociale, propedeutica all’esame congiunto e all’eventuale accordo sindacale. L’esonero richiederebbe, infatti, uno specifico intervento normativo di deroga temporanea al citato art. 14.L’estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, con la novità dell’inclusione dei datori di lavoro che occupano anche un solo dipendente e dell’apertura della CIGS a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, ha reso nei fatti impossibile l’espletamento in via preventiva della procedura di consultazione sindacale. In sostanza, i datori di lavoro, avendo appreso le novità della riforma soltanto con l’entrata la sua entrata in vigore, cioè dal 1° gennaio 2022, non erano oggettivamente in grado di informare e consultare i sindacati prima dell’inizio delle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, se esse hanno avuto inizio nei primi giorni del nuovo anno, benché questo adempimento procedurale fosse obbligatorio per legge.Ad impossibilia nemo tenetur: sembra questo il motivo che ha indotto l’INPS a riconoscere ai datori di lavoro la facoltà di non allegare la prova dell’avvenuta informazione preventiva ai sindacati, così da evitare in molti casi l’evidenza della tardività della consultazione sindacale e la contestazione del vizio procedurale.

Aspetti critici

Preoccupa però – per due motivi – la soluzione proposta dall’Istituto di allegare alla domanda, al posto dell’informativa, una dichiarazione dei sindacati attestante il regolare espletamento delle procedure di consultazione sindacale.In primo luogo, perché questa attestazione pone in capo alle organizzazioni sindacali la responsabilità di affermare che la procedura di consultazione sindacale si è svolta correttamente, anche quando essa sia avvenuta dopo l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa e quindi in violazione dell’art. 14 D.Lgs n. 148/2015.In secondo luogo, perché i soggetti sindacali destinatari dell’informativa preventiva da coinvolgere nella consultazione sono molti: innanzitutto le RSA o la RSU, ove esistenti, ma anche le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Due preoccupazioni dalle quali scaturiscono altrettanti interrogativi:1. gli interlocutori sindacali saranno disponibili ad attestare la correttezza della procedura di consultazione anche nei casi in cui essa è avvenuta dopo l’inizio della sospensione di attività?2. i datori di lavoro riusciranno ad ottenere in tempo utile l’attestazione da parte di tutti i soggetti sindacali interessati, cioè dalle RSA o dalla RSU e dalle segreterie provinciali di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative?

Possibili soluzioni

È evidente che la soluzione più corretta sarebbe, non già la sostituzione della prova di avvenuta informativa preventiva con la dichiarazione delle parti sindacali, che potrebbe esporre i firmatari a rilevanti responsabilità, ma un intervento normativo di urgenza che in fase di prima applicazione della riforma dispensasse in toto i datori di lavoro dalla procedura di consultazione sindacale preventiva oppure, con il medesimo effetto, ne consentisse lo svolgimento successivo rispetto all’inizio dell’intervento di integrazione salariale. Se non per l’intero primo trimestre 2022, almeno per i periodi decorrenti dal mese di gennaio 2022.

Credit by: IPSOA Quotidiano

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