Ammortizzatori sociali e consultazione sindacale preventiva: come superare l’impasse?

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  • On Febbraio 7, 2022
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Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’INPS ha riepilogato le novità principali della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021), anche alla luce delle correzioni contenute nel recente decreto Sostegni-ter (D.L. n.  4/2022).Dopo aver enunciato il principio di “universalismo differenziato”, come criterio ispiratore della riforma che ha esteso la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali a tutti i datori di lavoro, l’INPS abbandona il piano metafisico e passa in rassegna gli istituti riformati nella loro applicazione.

La consultazione sindacale preventiva

Il primo problema da affrontare è quello del confronto sindacale propedeutico alla presentazione della domanda di integrazione salariale. Nella circolare n. 18 l’INPS ci ricorda che con l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali si può considerare definitivamente conclusa la stagione delle integrazioni salariali con causale COVID, che consentivano di derogare a numerosi vincoli imposti dalle procedure ordinarie. Esaurita la fase delle integrazioni salariali emergenziali, afferma l’INPS, a parte l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese di alcuni settori economici particolarmente colpiti dalla pandemia (spettacolo, ristorazione, ecc.) “permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti quali, a titolo esemplificativo, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Nulla dice l’Istituto riguardo alle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa intervenute dal 1° gennaio 2022, che ben difficilmente potevano essere precedute dal confronto sindacale. Del resto, anche il decreto correttivo D.L. n. 4/2022 non si è preoccupato per nulla di questo aspetto. Proviamo a porre cinque quesiti all’Istituto e al Ministero del Lavoro con altrettanti esempi concreti:1. Un’impresa commerciale con più di 50 dipendenti avrebbe potuto prevedere che dal 1° gennaio 2022 sarebbe entrata nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale, dal quale prima era esclusa?2. Il titolare di un negozio di abbigliamento con 3 dipendenti avrebbe potuto prevedere che dal 1° gennaio 2022 sarebbe entrato nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale?3. Una società di consulenza con 20 dipendenti avrebbe potuto prevedere che dal 1° gennaio 2022 le imprese del Terziario sarebbero state ammesse alla CIGS?4. I datori di lavoro di qualunque settore e dimensione occupazionale avrebbero potuto prevedere che dal 2022 l’anzianità minima di lavoro effettivo per accedere alle integrazioni salariali sarebbe scesa dai 90 ai 30 giorni?5. I datori di lavoro ammessi alle prestazioni del FIS avrebbero potuto prevedere che l’assegno di solidarietà del FIS sarebbe sparito?Le capacità di previsione dei datori di lavoro, già messe a dura prova dalla imprevedibile evoluzione della pandemia, ora si arrendono di fronte alla ferrea disposizione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, che impone ai datori di lavoro di informare ex ante le rappresentanze sindacali della prevista riduzione o sospensione dell’attività e di consultarle, dando corso all’esame congiunto.È di tutta evidenza che la modifica del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, sia con riferimento alle imprese destinatarie del FIS e della CIGS, sia con riguardo ai lavoratori interessati per tipologia (rapporti di apprendistato diverso dal professionalizzante e lavoratori a domicilio) e requisiti (anzianità di servizio ridotta a 30 giorni) impone una deroga al vincolo del confronto sindacale preventivo. Molte aziende sono state costrette a proseguire nel 2022 le sospensioni dal lavoro per la perdurante situazione economica avversa, pur non sapendo ancora se fossero disponibili nuovi ammortizzatori, emergenziali o ordinari. È evidente che non avrebbero mai potuto esperire le procedure preventive di confronto sindacale. Si pensi, ancora, alla situazione drammatica delle imprese della ristorazione collettiva, colpite dal calo dei pasti serviti per effetto dello smart working emergenziale adottato dalle grandi aziende e dagli uffici pubblici, nonché dall’andamento imprevedibile delle mense scolastiche: quale confronto sindacale avrebbero potuto attivare non conoscendo ancora il perimetro soggettivo del nuovo assegno di integrazione salariale del FIS, né l’intenzione del legislatore di abolire per l’accesso alla CIGS il vincolo del concomitante utilizzo dell’ammortizzatore da parte del committente?

Il termine di presentazione delle domande all’INPS

In questo contesto di forte incertezza non è di grande aiuto il differimento del termine per la presentazione delle domande di CIGO e assegno FIS al 16 febbraio 2022 per periodi compresi nell’arco temporale dal 1° gennaio al 1° febbraio 2022. La concessione è contenuta nella circolare n. 18 pubblicata il 1° febbraio, quando la procedura online per la domanda di assegno di integrazione salariale del FIS non era nemmeno disponibile. Lo stesso Istituto ha comunicato due giorni dopo sul proprio sito istituzionale che gli utenti avrebbero potuto utilizzare la procedura online solo dal 4 febbraio: una corsa contro il tempo per aziende e consulenti per presentare le domande di integrazione salariale per le sospensioni di gennaio 2022 e per quelle iniziate il 1° febbraio, corredate da una relazione tecnica dettagliata “che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione”.

Una possibile soluzione…

La comune speranza è che il Ministero del Lavoro e l’INPS prendano atto di queste elementari considerazioni per sollecitare un intervento normativo urgente che disponga, in fase di prima applicazione della riforma, l’esonero dalla consultazione sindacale preventiva per il datore di lavoro che richieda gli ammortizzatori sociali, almeno con riferimento alle sospensioni decorrenti dal mese di gennaio 2022. Questa soluzione eviterebbe ai datori di lavoro la necessità di invocare quale extrema ratio il c.d. evento oggettivamente non evitabile, che li dispensa dall’obbligo della consultazione sindacale preventiva.

Credit by: Massimo Brisciani – IPSOA Quotidiano

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