Divieto di licenziamento: proroga fino al 28 agosto: per quali aziende?

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  • On Maggio 24, 2021
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Il decreto Sostegni ha prorogato il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo fino al 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro e dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i destinatari del FIS, della Cassa integrazione in deroga e dei Fondi di solidarietà bilaterale. Il decreto Sostegni bis, in base all’annuncio del Ministro del lavoro Orlando, proroga di due mesi la data di giugno (fino al 28 agosto 2021) e la proroga sembra si applichi alle aziende che chiederanno la CIGO Covid dall’entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno.

 Si avvicina la scadenza del 30 giugno, data in cui cesserà il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte dei datori di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione ordinaria conseguente alla crisi epidemiologica da Covid-19.
Il decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso dovrebbe contenere una proroga di due mesi ma, al momento, si conoscono solo alcune ipotesi e si attende un testo ufficiale.
Al momento l’unica certezza è data dalla pubblicazione sul S.O. N.21 alla Gazzetta Ufficiale n.120 del 21 maggio u.s. della legge 69 di conversione del D. L. n. 41/2021, cd decreto Sostegni.

Divieto di licenziamento nel decreto Sostegni

Il sopra richiamato decreto Sostegni stabilisce due diversi termini per la sospensione della possibilità di licenziare per G.M.O. economico e per l’avviamento di procedure di licenziamento collettivo:
– il 30 giugno 2021 per tutti i datori di lavoro;
– dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale.
Che si tratti dei datori di lavoro che potenzialmente potrebbero richiedere i trattamenti di cassa integrazione e non solo di quelli che effettivamente ne fruiscono appare sufficientemente chiaro dal tenore letterale della disposizione (art. 8, commi 9 e 10) che si limita a richiamare i destinatari degli interventi di cassa integrazione.
Lo ha recentemente sottolineato il Tribunale di Venezia con ordinanza del 17 maggio 2021, seppure con riferimento all’analogo divieto di cui all’articolo 14 del decreto Agosto (D.L n. 104/2020). Il giudice, dopo aver evidenziato la mancanza di precedenti giurisprudenziali, ha reputato che la norma, nel disporre la proroga del divieto di procedere con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per «i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariali riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziale di cui all’articolo 3 del presente decreto», poneva il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia per i datori di lavoro che avevano fruito degli ammortizzatori, sia per i datori di lavoro che non ne avevano ancora fruito.

Le novità (possibili) del Sostegni bis

Sembra, ma è solo una delle ipotesi che circolano, che la proroga di due mesi prevista dal decreto Sostegni bis- dal 30 giugno al 28 agosto 2021 – si applichi alle aziende che chiederanno di utilizzare le settimane di Cassa integrazione ordinaria COVID a partire dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno. Si applicherebbe altresì ai datori di lavoro che, stante la denegata proroga dei trattamenti ordinari Covid oltre tale data, utilizzeranno la CIGO in esenzione dei contributi addizionali del 9, 12 e 15% in base al numero di settimane utilizzate.
L’ipotesi lascia alquanto perplessi. Il datore di lavoro, potenziale destinatario della cassa integrazione ordinaria, potrebbe quindi non avvalersene fino al 28 agosto potendo, pertanto procedere con i licenziamenti.
Rimangono evidentemente fuori da questa riflessione i datori di lavoro per i quali il decreto Sostegni ha disposto il divieto fino al 31 ottobre 2021.

Deroghe al divieto di licenziamento

Rimane fermo che il divieto non si applica in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, della cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa.
Nemmeno si applica nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
Credit by:
IPSOA Quotidiano
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