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Covid-19: aggiornato il Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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  • On Luglio 4, 2022
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Un nuovo quadro di regole è emerso dalla riunione tra Governo e Parti sociali che si è svolta il 30 giugno per l’aggiornamento del Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Considerata l’impennata dei contagi che ha caratterizzato le ultime settimane, si era precedentemente svolta una riunione tecnica con i rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Lavoro, dello Sviluppo Economico e di INAIL. Quindi, con il nuovo testo, sono stati aggiornati e rinnovati i precedenti accordi condivisi in data 14 marzo, il 24 aprile 2020 e 6 aprile 2021, obbligando così i datori di lavoro ad aggiornare i propri protocolli, applicando le ulteriori misure da ultimo previste. 

I principali contenuti dell’accordo

Accesso al luogo di lavoro e informativa 

Si dispone in primo luogo che il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informi tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare.

Per il lavoratore permane l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; continua anche la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura), così come l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e quello di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro da parte sua deve fornire adeguata informativa sul complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). È confermato il controllo della temperatura corporea prima dell’accesso al luogo di lavoro con divieto di ingresso nell’ipotesi in cui dalla rilevazione risultasse una temperatura superiore a 37,5° C.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Inoltre devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa) e, dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Nel testo è disciplinata ancora la casistica di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza ecc.) che risultino positivi al tampone COVID-19. In questo caso l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente tramite il medico competente. L’azienda committente è poi tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni

Spazi comuni e misure di igiene 

Negli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi l’accesso è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. Occorre provvedere all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Va poi garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

Il Protocollo prevede una serie di misure in materia di igiene prevedendo che si assicuri da parte del datore di lavoro la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (o contingente nel caso in cui vi sia la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali) degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Va poi garantita la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata. Vanno poi messi a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

Per quel che riguarda gli obblighi per i lavoratori vanno adottate tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

DPI e loro utilizzo

Per quel che riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione si ribadisce che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Il datore di lavoro assicura dunque la disponibilità di FFP2 per consentire a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2) con particolare attenzione ai soggetti fragili.

Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda

Smart working

Nel documento si rimarca ancora l’utilità del lavoro agile, soprattutto per i lavoratori fragili. Le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020. Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono inoltre che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

Credit by: IPSOA

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