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PNRR: IL DECRETO È STATO CONVERTITO IN LEGGE. LE NOVITÀ IN AMBITO DI LAVORO

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  • On Maggio 17, 2024
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La Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione con modificazioni, del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° maggio e reca ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

É entrato in vigore il 1° maggio 2024 il decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in legge, con modificazioni, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 4).

Il provvedimento, qui pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede diverse novità in ambito di lavoro. 

Vediamole di seguito: 

Le modifiche in sede di conversione

  • Appalto e subappalto di opere o servizi (art. 29, comma 2): in materia di trattamento del personale impiegato, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • Patente a crediti (art. 29, commi 19 e 20): per le imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, il nuovo provvedimento normativo prevede che la patente a crediti possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.  Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto del Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonchéé le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). 

    I requisiti per il rilascio della patente

    La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: 

    • a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    • b) adempimento da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; 
    • c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
    • d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
    • e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
    • f) avvenuta designazione del responsabile   del   servizio   di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

    Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. 

    Revoca e decurtazioni della patente

    • La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. 
    • Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati dalla legge. Inoltre, qualora nei cantieri si siano verificati infortuni dai quali è derivata la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso. 

    Le sanzioni previste

    Alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in assenza della patente sarà inflitta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi. 

    Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie   all’implementazione   dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente. 

    Sanzioni per lavoro nero

    Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura del 30% in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Sono invece maggiorate del 20% le sanzioni relative alle violazione delle disposizioni di cui all ‘art. 18 del D.Lgs 10 settembre n. 279/2003 (somministrazione), all’art. 12 del D.Lgs n. 136 del 17 luglio 2016 (distacco), e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66 dell’8 aprile 2003, in materia di orario di lavoro (art. 29, comma 3).

    Con specifico riguardo alla somministrazione di lavoro, l’esercizio non autorizzato dell’attività è punito con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 2 mesi o dell’ammenda da € 600 a € 3.000. L’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da € 900 ad € 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da € 300 a € 1.500. [art. 29, comma 4].

    Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli previsti dalla norma o comunque al di fuori dei limiti previsti, si applica la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione [art. 29, comma 4, lett. b)]. Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di € 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (art. 29, comma 4, lett. c). Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di € 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000 (art. 29, comma 4, lett. d).

    Lista di conformità dell’Ispettorato (art. 29, commi da 7 a 9)

    Previo consenso del datore di lavoro, le aziende nei confronti delle quali non emergano irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, potranno essere iscritte in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente. In tal caso i datori di lavoro in possesso dell’attestato di iscrizione alle liste di conformità non saranno sottoposti, per una durata di dodici mesi ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto di accertamento, ad eccezione di verifiche concernenti la sicurezza sul lavoro eventuali richieste di intervento o attività di indagine della Procura della Repubblica. Gli ispettori procederanno con la cancellazione in caso in caso elementi di prova acquisiti anche successivamente.

    Verifica della congruità della manodopera (art. 29 commi da 10 a 13)

    Con la conversione in legge del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 trova conferma anche la nuova disciplina in materia di verifica dell’incidenza della manodopera negli appalti, pubblici e privati, per la realizzazione di lavori edili.   

    Durc e agevolazioni (Art. 29, comma 1)

    Restano immodificate le nuove disposizioni che riguardano le condizioni di rilascio del DURC e di riconoscimento di benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro. Il presupposto resta l’ assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali , territoriali o aziendali , laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ( art. 29, comma 1, lett. a) ). Confermata anche la possibilità – introdotta con il decreto – di riconoscere i benefici anche alle imprese non in regola, purché intervenga una successiva regolarizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dal verbale redatto dagli ispettori. Nell’ipotesi di inadempimento non sanato o non sanabile, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione (art. 29, comma 1, lett. b)

    Contrasto alle violazioni contributive e previdenziali (Art. 30)

    Nel tentativo di rendere più conveniente l’emersione del lavoro sommerso, il decreto modifica l’apparato sanzionatorio in materia contributiva previsto dalla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000. L’obbiettivo è quello di promuovere l’adempimento spontaneo del contribuente.

    Pertanto, viene prevista l’inapplicabilità della sanzione per omissione contributiva ove il pagamento dei contributi o premi venga effettuato in unica soluzione entro 120 giorni. Inoltre, nel’ipotesi di evasione contributiva, vengono allungati i tempi entro i quali il contribuente che procede alla denuncia spontanea può procedere con il versamento. Per evitare la sanzione per la condotta di evasione, infatti, il versamento potrà avvenire in unica soluzione anche entro 90 giorni dalla denuncia, con applicazione tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti (a fronte di un tasso applicabile del 5,5 punti per il versamento già previsto entro i 30 giorni); inoltre, sarà possibile procedere al pagamento in forma rateale con l’applicazione della misura ridotta della sanzione civile subordinata al versamento della prima rata.

    Il provvedimento normativo introduce inoltre una nuova fattispecie sanzionatoria introdotta dal Decreto relativa ai casi di situazione debitoria rilevata d’ufficio dagli Enti impositori o a seguito di verifiche ispettive. Nell’ ipotesi indicata, viene previsto il versamento di una sanzione civile ridotta nella misura del 50% di quella prevista per i casi di omissione o evasione, a condizione che il pagamento dei contributi e premi sia effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Anche in questo caso è ammesso il pagamento in forma rateale, con accesso alla riduzione della sanzione col versamento della prima rata, e per il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura ordinariamente applicabile.   

    Riduzioni sono previste per le aziende in crisi, in cassa integrazione straordinaria e in tutti i casi in cui è previsto un regime di miglior favore dalla normativa.

    Rapporto INPS e contribuenti (art. 30, commi da 5 a 16)

    Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, a partire dal 1° settembre 2024, l’INPS metterà a disposizione del contribuente i dati in proprio possesso al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea di eventuali scostamenti riscontrati.

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