IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE SICILIANA, CON DECISIONE N. 671 DELL’8 LUGLIO 2021, SI E’ PRONUNCIATO CIRCA IL DIVIETO DEL GIUDICE, AI SENSI DELL’ART. 73, COMMA 3, DEL C.P.A., DI PRONUNCIARE SENTENZE “A SORPRESA”

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  • On Luglio 15, 2021
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Non costituisce questione nuova, in violazione dell’articolo 73, comma 3, c.p.a. il rilievo da parte del giudice di un difetto di adeguato supporto probatorio a sostegno della pretesa azionata in giudizio e della violazione (nella presente fattispecie) dei canoni di buona fede e solidarietà di cui all’articolo 1227, comma 2, cod. civ.

Relativamente alla mancanza di prove a sostegno della domanda il giudice si limita a valutare le scelte processuali operate dalla parte stessa ed a contestare la mancanza di un presupposto indefettibile: la mancata allegazione di elementi di prova idonei a sostenere la pretesa azionata in giudizio.

Al riguardo, nel rilevare l’assenza di prove non occorre, quindi dare avviso alle parti.

Ha ribadito questo Consiglio con la sentenza n.534 del 16 giugno 2021 che “Lo scopo dell’art. 73 c.p.a. è infatti di evitare le c.d. decisioni a “a sorpresa” con esiti processuali non prevedibili per le parti perché relativi a questioni giuridiche dalle parti non prese in considerazione”. (C.G.A.R.S. sentenza n. 671/2021)

Dottore Mauro Pavano

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