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  • On Luglio 14, 2021
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La CIGO Covid può essere concessa solo in situazioni di oggettiva difficoltà aziendale, conseguentemente non hanno diritto all’integrazione salariale le aziende che hanno dichiarato «performance di gran lunga migliori di quelle che ha fatto il mercato». È questa la conclusione cui giunge il Tribunale di Roma con l’ordinanza n. 13173/2021. Il ricorrente aveva proposto un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., adducendo l’illegittimità del provvedimento di collocamento in CIGO a zero ore con causale Covid-19, in quanto adottato in mancanza dei presupposti legali per l’utilizzazione dell’indicato ammortizzatore sociale, dal momento che la misura della Cassa sarebbe stata impropriamente utilizzata dall’azienda nei suoi confronti non già per far fronte a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, bensì a mero fine ritorsivo e comunque per attuare politiche di riorganizzazione aziendale nell’impossibilità di procedere al licenziamento.

Di seguito pubblichiamo il testo integrale dell’ordinanza sopra citata

Tribunale di Roma – ordinanza n. 131732013

Credit by:

Il Sole 24 ore

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