Cassa integrazione: nuove settimane da pianificare in continuità. Come?

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  • On Maggio 6, 2021
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Novità in arrivo per la Cassa integrazione. Il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni consente il riconoscimento delle prestazioni di integrazione salariale ordinaria (CIG), in deroga (CIGD) e dei trattamenti di assegno ordinario (FIS) in continuità con le altre prestazioni con causale COVID-19, riconoscibili in base alla normativa precedente e quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021. La nuova articolazione della Cassa integrazione fa sì che per ottenere il massimo beneficio e una ottimale pianificazione dello strumento, prima di fruire del secondo blocco a disposizione, è necessario che siano integralmente utilizzate le prime 12 settimane. Il venire meno di questa condizione comporta l’impossibilità di recuperare nel secondo trimestre 2021 le settimane non fruite.

Prosegue l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Un emendamento approvato in sede referente dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze, con l’inserimento di un comma 2-bis, propongono di consentire il riconoscimento delle prestazioni di integrazione salariale del decreto Sostegni in continuità con quelle possibili (sempre con causale COVID-19) in base alla normativa precedente, ove interamente fruite, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.

Cosa prevede il decreto Sostegni

Il decreto Sostegni ha previsto un ulteriore periodo di copertura degli ammortizzatori Covid – 19 per l’anno 2021.
A distanza di quasi un mese dall’entrata in vigore del decreto legge, l’INPS ha emanato la propria circolare esplicativa che segue le prime indicazioni già formulate con il messaggio n. 1297 del 2021.
Nel premettere che l’impianto generale sostanzialmente ricalca le precedenti istruzioni che riguardavano il funzionamento degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), gli aspetti fondamentali trattati dall’istituto possono essere, essenzialmente ricondotti alla durata, alla platea di lavoratori beneficiari e alla “convivenza” con le precedenti settimane di copertura introdotte dal 1° gennaio 2021.
Dopo le prime indicazioni del messaggio n. 1297/2021 in merito alle novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19, l’INPS con la circolare n. 72/2021, sentito il parere del Ministero del lavoro, illustra nel dettaglio quelle che sono le novità introdotte dal 1° aprile 2021 (o, sarebbe più corretto, come vedremo in seguito, affermare dal 29 marzo 2021 secondo la circolare INPS o 26 marzo 2021 secondo l’emendamento approvato).
Le principali novità riguardano la durata dei trattamenti di integrazione salariale (CIG), la durata dei trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD), e i destinatari (con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori beneficiari).

Trattamenti di integrazione salariale (CIG)

Riprendendo l’orientamento già adottato dal legislatore con la legge 178/2020 di una selettività degli interventi, i datori di lavoro destinatari della CIG che si trovano a dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa a seguito degli impatti derivanti dal Covid – 19 hanno a disposizione un ulteriore “montante” di 13 settimane da fruire nel periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021.
L’ulteriore arco temporale a disposizione va visto e analizzato con il precedente periodo di 12 settimane introdotte dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dalla legge di Bilancio 2021; infatti le 13 settimane sono da considerarsi aggiuntive alle 12 previste dalla legge di Bilancio con la conseguenza che il totale delle settimane disposizione per il primo semestre 2021 ammonta a 25 settimane.
Queste devono però obbligatoriamente essere collocate con la seguente articolazione:
· 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021;
· 13 settimane dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
Un’articolazione del genere fa sì che per ottenere il massimo beneficio e una ottimale pianificazione dello strumento, prima di fruire del secondo blocco a disposizione, è necessario che siano integralmente utilizzate le prime 12 settimane; infatti, il venire meno di questa condizione, implica l’impossibilità di recuperare nel secondo trimestre 2021 le settimane non fruite.
Esempio
Un datore di lavoro che ha utilizzato CIG per 5 delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo ricompreso dal 1° febbraio 2021 al 6 marzo 2021 qualora si dovesse trovare nella necessità di ricorrere ad una nuova sospensione/riduzione dopo il 1° aprile 2021, dovrà necessariamente “intaccare” il nuovo contatore delle 13 settimane previste dal decreto Sostegni e da collocare entro il 30 giugno 2021.

Assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e della Cassa integrazione in deroga, il Governo con il decreto Sostegni ha previsto la possibilità di richiedere, nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021, un ulteriore “plafond” di 28 settimane.
Anche in questo caso il nuovo periodo va analizzato con il precedente periodo di 12 settimane introdotte dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021.
Come giustamente illustrato dall’Istituto, il decreto Sostegni non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della legge di Bilancio, con la conseguenza che le eventuali settimane già richieste con la specifica causale “COVID – 19 L. 178/2020” che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021 non vanno a ridurre il montante delle settimane introdotte dal decreto Sostegni.
La conseguenza di tale impianto fa sì che le nuove 28 settimane sono da considerarsi aggiuntive alle 12 precedentemente previste dal 1° gennaio, generando un “montante” complessivo di 40 settimane a disposizione dei datori di lavoro per l’anno 2021 che devono però essere obbligatoriamente collocate con la conseguente articolazione:
· 12 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
· 28 settimane dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
Esempio
Riprendo l’esempio di prima, il datore di lavoro che ha utilizzato AO FIS per 5 delle 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 nel periodo ricompreso dal 1° febbraio 2021 al 6 marzo 2021, qualora si dovesse trovare nella necessità di ricorrere ad una nuova sospensione/riduzione dopo il 1° aprile 2021, potrà utilizzare le residue 7 settimane ancora previste dalla legge di Bilancio 2021 in quanto le stesse si devono collocare entro il 30 giugno 2021. In tale scenario, pertanto, il nuovo contatore di 28 settimane introdotto dal decreto Sostegni rimane a completa disposizione del datore di lavoro.

Copertura dal 26 marzo

Il 4 maggio è stato approvato in Commissione Bilancio e Finanze del Senato un emendamento al decreto Sostegni che di fatto “copre” la scopertura per il periodo dal 26 al 31 marzo 2021 venutasi a creare tra il primo periodo di integrazioni salariali previsto dalla legge di Bilancio 2021 e quelle introdotte dal decreto Sostegni.
In particolare viene introdotto all’art. 8 del DL n. 41/2021, il comma 2 bis ai sensi del quale “I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1 comma 300 della legge 30 dicembre 2020 n. 178”.
L’estensione pertanto comporta la possibilità di proseguire, senza soluzione di continuità, dalle prime 12 settimane introdotte per tutti gli ammortizzatori sociali dalla legge 178/2020 alle 13 (CIG) e 28 (FIS, CIGD, Fondi di solidarietà bilaterali) introdotte dal decreto Ristori.
L’intenzione del legislatore era già stata “anticipata” dall’INPS con la propria circolare (72/2021) che di fatto, aveva previsto l’estensione della collocazione temporale delle nuove 13/28 settimane introdotte dal decreto Sostegni.
Come già reso noto in un comunicato stampa, l’Istituto aveva infatti esteso a ritroso il periodo di copertura degli ammortizzatori dal 29 marzo 2021, anticipando quindi la modifica successivamente oggetto di emendamento in sede di conversione in legge del decreto Sostegni.
Osserva infatti nella circolare che “In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, si osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell’attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di Bilancio 2021, sono terminate – al massimo – il 25 marzo 2021”.
Leggi anche CIG decreto Sostegni: domanda integrativa per i periodi dal 29 marzo
Conseguentemente “….ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 – su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell’iter legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8 potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021(quindi da lunedì 29 marzo 2021).”
Senza alcuno spirito critico, mi preme sottolineare come l’emendamento approvato e l’interpretazione dell’Istituto, indubbiamente, nelle intenzioni, a favore del datore di lavoro, arrivano ben oltre qualsiasi termine utile.
Alla data di emanazione della circolare infatti (29 aprile 2021) e a quella che sarà la data di approvazione in legge del decreto Sostegni, tutte le aziende e i loro professionisti di riferimento hanno già, correttamente:
· elaborato i cedolini paga di marzo e fatto le registrazioni nel LUL, all’interno dei quali i periodi di “vuoto” tra le prime 12 settimane della legge di Bilancio 2021 e le seconde 13 del decreto Sostegni (29, 30 e 31 marzo 2021) sono stati coperti, nel migliore di casi, con ferie e permessi qualora disponibili;
· elaborato e versato la dovuta contribuzione previdenziale ed effettuato le operazioni in qualità di sostituto di imposta.

Destinatari del nuovo periodo: datori di lavoro e lavoratori

Per concludere alcuni cenni sui soggetti principali delle novità introdotte in materia di integrazioni salariali: datori di lavoro e lavoratori beneficiari.
Per quanto riguarda i datori di lavoro destinatari, l’INPS ricorda che l’accesso ai nuovi periodi di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per ASO e CIGD) dal 1° aprile 2021 (o meglio in continuità…) è svincolata dal ricorso e utilizzo delle precedenti 12 settimane introdotte dalla legge di Bilancio 2021, con il conseguente “liberi tutti” per i datori di lavoro che, pertanto, possono accedere al nuovo periodo anche qualora non abbiano mai presentato precedentemente alcuna domanda di integrazione salariale Covid – 19 nel 2020 e nel 2021.
Per quanto riguarda infine la platea dei lavoratori beneficiari, hanno diritto al nuovo periodo di integrazione salariale, indipendentemente dalla specificità di intervento per ciascuna azienda, i lavoratori che risultino in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 marzo 2021.
Si ricorda che stante l’eccezionalità dell’ammortizzatore rispetto a quelli ordinari previsti dal D.Lgs. 148/2015, ai beneficiari delle integrazioni salariali Covid – 19 non trova applicazione il rispetto del requisito minimo di 90 giornate di effettivo servizio presso l’unità produttiva per la quale si richiede l’intervento al momento della presentazione dell’istanza.
Credit by:
IPSOA Quotidiano
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