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LAVORO NELLE P.A.: CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICHE IL D.L. 144/2026

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  • On Novembre 4, 2026
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Con la Legge n. 174/2026 cambia la disciplina relativa alle ferie non godute dei dipendenti pubblici. La guida per amministrazioni e aziende.

La Legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, ha convertito in legge il d.l. n. 144 del 7 agosto 2026, il cosiddetto Decreto PA. 

La legge è in vigore dal 7 ottobre 2026. La novità più rilevante riguarda le ferie non godute: cade il divieto assoluto di monetizzazione, ma l’amministrazione assume nuovi oneri di organizzazione e di prova. Il testo definitivo contiene anche misure su personale flessibile, stabilizzazioni nelle agenzie ambientali, spesa di personale degli enti territoriali e mandati provinciali.

DECRETO-LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE

Il provvedimento trae origine dal D.L. n. 144/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”. 

La legge ha mantenuto l’impianto del decreto confermandone le principali misure ma modificando e ampliando alcune disposizioni.

FERIE NON GODUTE 

L’art. 1 della legge interviene sull’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 che, nell’ambito delle misure volte al contenimento della spesa pubblica, aveva introdotto il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non fruite. La nuova disciplina supera tale impostazione, senza però riconoscere una generale possibilità di monetizzare le ferie non godute.

Resta, infatti, fermo il principio secondo cui le ferie assolvono anzitutto alla funzione di garantire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. La monetizzazione, dunque, è soltanto una tutela per chi non ha potuto usufruire delle ferie. 

LE NUOVE REGOLE

  • L’indennità sostitutiva è ammessa soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro; 
  • L’amministrazione deve invitare formalmente il dipendente a usare le ferie e informarlo del rischio di perdere i giorni non goduti;
  • La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

LA GIURISPRUDENZA

La riforma recepisce un orientamento consolidato in ambito europeo, che riconosce il diritto del lavoratore a un’effettiva fruizione delle ferie annuali e, nei casi in cui ciò non sia possibile, alla relativa tutela economica.

In particolare, l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sull’orario di lavoro, prevede che

“il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La Corte di giustizia UE, nella causa C-218/22 (Comune di Copertino) ha stabilito “che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute”. 

Infine, già nel 2016, la Corte costituzionale, con sentenza n. 95, aveva chiarito che il diritto inderogabile all’effettivo godimento delle ferie

“sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore”.

APPLICAZIONE

La nuova disciplina trova applicazione esclusivamente con riferimento alle ferie maturate successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione. Per quelle maturate anteriormente al 7 ottobre 2026, occorre invece procedere a una valutazione caso per caso, tenendo conto della normativa e dei principi giuridici applicabili al singolo rapporto di lavoro.

LA SICILIA E LA CLAUSOLA SULLE AUTONOMIE SPECIALI

Il nuovo art. 25-bis, rubricato «Clausola di salvaguardia», prevede che le disposizioni del decreto trovino applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome nel rispetto delle relative previsioni statutarie e delle norme di attuazione, tenendo conto anche di quanto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

CHECKLIST OPERATIVA PER AMMINISTRAZIONI ED ENTI

Alla luce delle novità introdotte, si consiglia di aggiornare:

  • i piani di programmazione delle ferie;
  • modulistica utilizzata per gli inviti formali alla fruizione delle ferie;
  • procedure e flussi di tracciabilità, distinguendo le ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026.

Come già evidenziato, l’invito rivolto al dipendente a usufruire delle ferie residue dovrà essere formalizzato e adeguatamente documentato. A tal fine, è consigliabile conservare:

  1. la programmazione delle ferie;
  2. gli inviti individuali alla fruizione, corredati da data certa;
  3. l’informativa sulle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione delle ferie;
  4. l’eventuale documentazione delle esigenze organizzative che abbiano impedito al dipendente di assentarsi.

La corretta conservazione di tale documentazione assume particolare rilevanza sul piano probatorio: in assenza di elementi idonei a dimostrare che l’amministrazione abbia concretamente sollecitato il dipendente a fruire delle ferie e lo abbia adeguatamente informato, potrebbe infatti configurarsi l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

— Lo studio è a disposizione di enti pubblici e aziende nella gestione del personale, nella redazione di atti organizzativi e nel contenzioso sul pubblico impiego.

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