Il (quasi) obbligo vaccinale, lo smart working e le novità in materia di accesso ai luoghi di lavoro

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  • On Gennaio 7, 2022
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Il nuovo provvedimento varato dall’Esecutivo in data 5 gennaio 2021 introduce, a decorrere della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 15 giugno, l’obbligo vaccinale per tutti gli italiani e gli stranieri over 50 residenti in Italia.
I lavoratori pubblici e privati, a partire dal 15 febbraio, dovranno dunque esibire il green pass rafforzato per accedere al luogo di lavoro.

Le nuove regole: durata, sanzioni e limiti della norma sull’obbligo vaccinale

Il super green pass compie un passo avanti nel mondo del lavoro: dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro.
Non sarà più sufficiente, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia.
Inoltre l’obbligo vaccinale, senza limiti d’età, è stato esteso al personale universitario che viene equiparato, quindi, a quello scolastico, per il quale l’obbligo di immunizzarsi era scattato già lo scorso 15 dicembre.
La nuova normativa ricalca, con qualche eccezione, quella in vigore dallo scorso 15 ottobre e pertanto chi non possiederà il super green pass o ne risulterà privo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 febbraio, verrà considerato assente ingiustificato.
Palazzo Chigi ha chiarito che è d’obbligo vaccinarsi entro il primo febbraio; la dead line è stata stabilita partendo dal presupposto che devono trascorrere almeno 15 giorni dal momento in cui è stata somministrata la prima dose per immunizzarsi.
I lavoratori privi di green pass, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, potranno essere sospesi per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza retribuzione e, secondo il novato articolo 4 – quinquies, “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato” potranno essere sostituiti “ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore” e “con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.
La bozza del testo del decreto legge specifica che i lavoratori fragili che hanno compiuto 50anni che non possono sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute accertati e documentati potranno essere adibiti “a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”.
La sanzione amministrativa, per le eventuali violazioni, è stata fissata nel pagamento di una somma compresa tra i 600 e i 1.500 euro.
Il personale delegato al controllo dei dipendenti, che non ottempera a questa funzione, rischia, invece, una multa che va dai 400 a 1.000 euro.
Analoghe sanzioni anche per i clienti di esercizi commerciali, bar e ristoranti e luoghi dello spettacolo, sorpresi senza green pass.
I locali pubblici che non effettueranno i dovuti controlli sul possesso della certificazione rafforzata dopo tre sanzioni potranno incorrere nella chiusura fino a 10 giorni della propria attività imprenditoriale.
L’obbligo di vaccinazione non riguarda soltanto i soggetti attivi nel mondo del lavoro: l’art. 1 del decreto afferma che “Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.
Gli over 50 che non svolgono, pertanto, alcuna attività lavorativa e si rifiutano di sottoporsi al ciclo vaccinale potranno essere fermati da qualsiasi agente di pubblica sicurezza rischiando una multa di 100 euro una tantum e sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Smart working: il lavoro agile viene incoraggiato, ma in una circolare

Nessun articolo è dedicato, nel decreto legge, allo smart working: il lavoro agile viene però caldamente incoraggiato con una circolare emanata il 5 gennaio, simultaneamente al varo del nuovo decreto, dai ministri della funzione pubblica e del lavoro.
La circolare abbandona tuttavia l’ipotesi di muovere verso il rinnovo delle regole emergenziali, decidendo di utilizzare l’impianto normativo delineato dal DM dell’8 ottobre e dalle successive linee guida concordate con sindacati ed enti territoriali.
L’Esecutivo ha deciso di sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e private ad usare pienamente gli strumenti di flessibilità già previsti e contenuti nelle varie discipline di settore. Le aziende private e pubbliche potranno, infatti, adottare protocolli e linee guida già emanati con l’obiettivo di organizzare lo smart working “coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti”.
Credit by:
IPSOA Quotidiano
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