Sicurezza sul lavoro e lavoro autonomo occasionale: aumentano tutele e obblighi aziendali

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  • On Dicembre 6, 2021
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Intervenendo sul testo dell’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in sede di conversione in legge, il Senato della Repubblica ha licenziato un testo normativo che porta con sé importanti novità sulla operatività concreta decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) con un indubbio innalzamento delle tutele.

Lavoro autonomo occasionale

Di assoluta e immediata rilevanza pratica il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale imposto dal D.L. n. 146/2021 non appena definitivamente convertito in legge con approvazione dell’identico testo da parte della Camera dei Deputati.
Nel contesto dell’art. 14 del T.U. sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) riformato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, infatti, il primo comma prevede ora che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
La norma è posta allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio”, ma soprattutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”, non soltanto in edilizia, ma in tutti i settori produttivi e commerciali.
Sul piano operativo si rinvia alle modalità già previste dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015 per il lavoro intermittente, ma la violazione dell’obbligo di comunicazione per l’avvio delle attività dei lavoratori autonomi occasionali è soggetto a una sanzione più elevata rispetto a quelle riguardanti il lavoro a chiamata (la cui omissione è punita con sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400), perché la mancata comunicazione preventiva dell’autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di diffida (art. 13 D.Lgs. n. 124/2004).

Sospensione per lavoro irregolare

Riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare oltre all’ipotesi di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro che risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il Senato ha aggiunto l’ipotesi di lavoratori “inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”, una espressione normativa poco felice sul piano strettamente giuridico, ma che senza dubbio va collegata col nuovo obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale, assegnando alla comunicazione preventiva un ruolo di legittimazione, una funzione di “requisito necessario” per lo svolgimento dell’attività, con la conseguenza di un quadro sanzionatorio imponente per chi utilizzi lavoratori autonomi occasionali, giacché alla già segnalata sanzione per l’omessa comunicazione si aggiungerà il provvedimento di sospensione, anche per la presenza di un solo lavoratore autonomo occasionale non preventivamente comunicato, a prescindere dalla percentuale di irregolarità non prevista.

Sospensione per violazioni di sicurezza

Riguardo all’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), si completa con il ripristino del riferimento al rischio d’amianto, che era stato eliminato dal D.L. n. 146/2021, per cui torna confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Divieto di lavorare con PA e stazioni appaltanti

La previsione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 è ulteriormente modificata sostituendo il riferimento al “divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione” al più ampio divieto “di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50”, ovviamente con riguardo all’intero periodo di sospensione.

Ricorso e perdita di efficacia del provvedimento

Con riferimento al ricorso amministrativo contro il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, non si prevede più che ove l’Ispettorato interregionale non si pronunci nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso questo si intende accolto, ma con maggiore aderenza alle finalità della norma si stabilisce che “il provvedimento di sospensione perde efficacia”.

Tutela dei lavoratori allontanati per sospensione

Circa la tutela dei lavoratori oggetto del provvedimento di sospensione per gravi violazioni di sicurezza o per lavoro irregolare si stabilisce espressamente che, a fronte del necessario allontanamento degli stessi dal lavoro (come confermato dalla circolare n. 3/2021 dell’INL), il datore di lavoro deve corrispondere integralmente la retribuzione e versare i relativi contributi.

Ruoli e funzioni del preposto

Il Senato è poi intervenuto sugli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 81/2008 per individuare con vigore ruoli e funzioni del preposto.
Anzitutto si prevede l’obbligo per il datore di lavoro e per i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dal successivo art. 19, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate e prevedendo che il preposto non possa subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).
Conseguentemente viene riformato l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, per prevedere che il preposto deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; si stabilisce, inoltre, che in caso di rilevazione di comportamenti non conformi in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alla protezione collettiva e individuale, il preposto debba intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e qualora le disposizioni impartite non vengano attuate e persista la inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti (nuova lettera a, è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).
D’altronde il preposto deve anche interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, qualora rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (nuova lettera f-bis è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).
Sempre per la nuova sottolineatura della figura del preposto si stabilisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o di subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente e nominativamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008, è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

Formazione e addestramento

Nel convertire in legge il decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021) il Senato interviene anche sulla formazione e sull’addestramento.
Si stabilisce anzitutto che l’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza, prevedendo altresì l’obbligo di tracciare in apposito registro anche informatizzato tutti gli interventi di addestramento effettuati (nuovo art. 37, comma 5, d.lgs. n. 81/2008).
Inoltre, si prevede che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, d.lgs. n. 81/2008, ed è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro).
Infine, anche alla luce delle novità ora menzionate si modificano i commi 2 e 7 dello stesso art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro per prevedere che:
· entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale provveda ad accorpare, rivisitare e modificare gli Accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire: l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; nonché delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
· anche il datore di lavoro, oltreché i dirigenti e i preposti, debba ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro secondo quanto stabilito nell’Accordo adottato dalla Conferenza Stato-Regioni.
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IPSOA Quotidiano

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