Procedure esecutive immobiliari: illegittima la seconda proroga della sospensione di ogni attività
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- On Giugno 23, 2021
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La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore in quanto ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.
I Giudici dell’esecuzione immobiliare presso il Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla normativa, introdotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che comporta la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. In particolare il rimettente dubita delle legittimità costituzionale in quanto la normativa potrebbe porsi in contrasto:
– con l’art. 24, primo comma, Cost. poiché comprimerebbe, senza alcuna ragione giustificativa, il diritto del creditore di soddisfarsi in sede esecutiva;
– con gli artt. 3, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost., atteso che il legislatore non avrebbe ponderato adeguatamente né i contrapposti interessi delle parti del processo esecutivo, né l’incidenza negativa che una progressiva stabilizzazione della misura di sospensione potrebbe avere sui tassi di interesse dei mutui, per la crescente incertezza dei creditori «istituzionali» sulle possibilità di recupero coattivo delle somme erogate;
– con l’art. 111, secondo comma, Cost., in virtù dell’incidenza negativa della sospensione della procedura esecutiva sulla sua ragionevole durata.
Sentenza della Corte
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, dopo aver approfondito la normativa emergenziale, evidenzia che la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale: «un intervento legislativo che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora […] siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale». È ben vero che il legislatore ordinario può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva. Deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite.
Nella fattispecie in esame, in particolare, viene in rilievo il diritto all’abitazione, che costituisce «diritto sociale» e «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione». Esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili.
Tuttavia la Corte con la sentenza 128, ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore in quanto ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.
Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi. il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva.
La Corte ha altresì precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.
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IPSOA Quotidiano
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