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PART-TIME: PER LA CASSAZIONE IL RIFIUTO “PUÒ” DETERMINARE IL LICENZIAMENTO

  • Posted by autore blog
  • On Maggio 26, 2023
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Nonostante l’articolo 8, comma 1, del d. lgs. n. 81 del 2015 preveda che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro da full time a part time non può rappresentare un giustificato motivo di licenziamento, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2023 ha precisato che la norma in commento “non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere di prova posto a carico di parte datoriale”.

Vediamo più nel dettaglio.

I fatti

Una lavoratrice ha agito in giudizio nei confronti della Società, datrice di lavoro, per far dichiarare la nullità, l’inefficacia o l’illegittimità del licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo e per ottenere la condanna della società al risarcimento del danno biologico.

In primo grado, il Tribunale di Vasto ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e condannato la società, ai sensi della L. n. 604 del 1966, articolo 8, a riassumere la dipendente oppure a corrisponderle un’indennità liquidata in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

Tuttavia lo stesso tribunale, con sentenza n. 2/2020, ha respinto l’opposizione principale della lavoratrice, con cui si chiedeva la declaratoria di nullità o inefficacia del licenziamento.

La Corte d’appello di l’Aquila, adita dalla lavoratrice, ha respinto il reclamo con cui si censurava la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto la natura ritorsiva o, in subordine, l’inefficacia del licenziamento, oltre il diritto al risarcimento del danno.

La Corte territoriale ha accertato, infatti, che a seguito della cessione del ramo d’azienda, costituito dal supermercato a cui era addetta la lavoratrice, i tre soci della società cessionaria avevano deciso di prestare attività lavorativa nel punto vendita, con la conseguenza che la forza lavoro risultava sovradimensionata e che, per far fronte al problema dell’esubero di un’unità, avevano chiesto ai tre dipendenti full time la disponibilità alla riduzione dell’orario di lavoro.

In tale contesto, a parere della Corte territoriale, la scelta di ridurre l’orario di lavoro della lavoratrice rientrava “nell’alveo di un bilanciamento delle esigenze organizzative, spettante al datore di lavoro“. La statuizione di illegittimità del licenziamento doveva invece essere “intesa nel corretto significato non della inesistenza di qualsivoglia motivo oggettivo (…) ma della insufficienza di detto motivo a giustificare il licenziamento”, avendolo stesso tribunale escluso che ricorresse un motivo illecito determinante; risultando privo di prova il carattere ritorsivo del licenziamento.

La sentenza della Cassazione

Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione.

Con i primi due motivi di ricorso la lavoratrice ha lamentato la violazione dell’articolo 1345 c.c. in relazione al D. lgs. n. 81 del 2015, alla L. n. 604 del 1966, articolo 3, al principio di buona fede, e violazione dell’articolo 2697 e dell’articolo 2909 c.c.; ed anche la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132, comma 2 n° 4 c.p.c.

Le censure sono state rigettate dalla Corte.

Il D. Lgs. n. 81 del 2015, articolo 8, comma 1, prevede che “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, tale statuizione non preclude però la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto della trasformazione dell’orario di lavoro in part time ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere di prova posto a carico del datore di lavoro.

Ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento occorre che sussistano e che siano dimostrati dal datore di lavoro i seguenti presupposti:

  • effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno;
  • l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi;
  • l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento (v. Cass. n. 21875 del 2015; v. anche Cass. n. 6229 del 2007).

Ciò non esclude che il licenziamento possa costituire una ritorsione rispetto al rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto di lavoro, ma affinché possa accertarsi la nullità del licenziamento occorre che l’intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinante esclusiva, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), l’onere probatorio ricade sul lavoratore e può essere assolto anche mediante presunzioni (Cass. n. 6838 del 2023; Cass. n. 23583 del 2019; Cass. n. 9468 del 2019; Cass. n. 26035 del 2018; Cass. n. 20742 del 2018).

La mancata prova dell’esistenza del giustificato motivo di recesso addotto da parte datoriale può costituire un indizio del carattere ritorsivo del licenziamento.

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha escluso che il licenziamento fosse sorretto da un motivo ritorsivo unico e determinante nei confronti della  ricorrente.

Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto dalla Cassazione.

QUI LA SENTENZA COMPLETA

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