Obblighi delle PP.AA. di comunicazione del fabbisogno di personale

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  • On Gennaio 17, 2022
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E’ illegittimo un bando di concorso indetto dall’Università degli Studi, per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato, ove la P.A. abbia effettuato la comunicazione relativa al fabbisogno del personale di cui agli artt. 34 e 34 bis comma 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 soltanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica; in tal caso, infatti, il bando deve ritenersi pubblicato in violazione dell’obbligo di dare la comunicazione di cui al citato art. 34 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001 non solo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ma anche alle strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Ciò è quanto stabilito dal TAR Sicilia – Catania con la pronuncia n. 29 del 7 gennaio 2022; la sentenza in rassegna ha osservato, in particolare, che la questione dirimente è che sia stato violato l’obbligo di dare la comunicazione di cui al citato art. 34 bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001 alle strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Dispone sul punto il citato comma 1 dell’art. 34 bis, che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 (fra le quali sono indicate le Istituzioni universitarie), «…prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste…».

Ora, una piana lettura consente di poter interpretare in via letterale la norma come comportante l’obbligo di dare comunicazione sia ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, che ai soggetti di cui all’art. 34, comma 2. L’uso della disgiuntiva “e” nell’ambito della locuzione “commi 2 e 3” comporta infatti che la comunicazione debba essere inviata ad entrambe le tipologie di soggetti; diversamente, avrebbe dovuto essere adoperata la congiunzione avversativa “o”. Tale interpretazione letterale appare peraltro coerente con il condivisibile orientamento giurisprudenziale che ravvisa la ratio delle norme di cui si tratta nelle coerenti esigenze di evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro e di realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale a carico del sistema pubblico (Corte cost., sentenze 15 dicembre 2004, n. 388, 21 luglio 2016, n. 202, e 10 luglio 2019, n. 170.

Né appare condivisibile l’interpretazione delle norme prospettata dalle amministrazioni resistenti, fondata sull’assunto che i soggetti inseriti negli elenchi del personale in disponibilità possano essere ricollocati esclusivamente presso amministrazioni del medesimo comparto, fatta eccezione per i soggetti in disponibilità dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, potrebbero essere ricollocati presso amministrazioni di diverso comparto, qualora le strutture regionali e provinciali accertassero l’assenza nei loro elenchi di personale da assegnare.

Tale assunto si fonda a sua volta sulla considerazione che la tenuta di elenchi diversi tenuti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali comporti necessariamente la ricollocazione del personale nell’ambito del comparto di provenienza (fatta salva la citata possibilità di ricollocare presso gli enti territoriali personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici).

Ora, tale considerazione non è sorretta da base normativa ed è inficiata da un salto logico: non si comprende infatti per quale motivo dalle modalità di redazione e tenuta degli elenchi possa desumersi la conseguenza dell’obbligo di ricollocazione nell’ambito del medesimo comparto.

Tale considerazione appare infatti priva di base normativa e smentita dalla citata circolare prot. n. 14115/05/1.2.3.1 del giorno 11 aprile 2005, che nel passaggio richiamato dalla difesa erariale precisa che la ricollocazione debba avvenire «…mediante assegnazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, o delle strutture regionali o provinciali competenti, a seconda che il personale in disponibilità sia proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali ovvero da altre amministrazioni…».

La tenuta separata degli elenchi, se giustifica quindi la possibilità di assegnazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica o da parte delle strutture regionali o provinciali competenti, a seconda dell’elenco in cui sia inserito il personale da ricollocare, non giustifica un divieto di assegnazione di personale ad un comparto diverso da quello di provenienza.

Credit by:

Lexitalia.it

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