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Lavoro: ferie non godute, sanzioni fino a 5.400 euro

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  • On Giugno 20, 2022
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Scade il 30 giugno 2022 il termine per fruire delle ferie maturate nel 2020 e di cui non si è ancora usufruito. 

Se i datori di lavoro non permetteranno ai dipendenti di farlo sono passibili di sanzioni amministrative e dovranno versare i contributi aggiuntivi per i giorni non utilizzati. 

Il diritto alle ferie

Il diritto alle ferie è previsto dal comma 2 dell’art. 2109 del Codice Civile.

Il lavoratore, infatti, ha diritto ad un periodo di ferie:

  • retribuito;
  • possibilmente ininterrotto;
  • di durata stabilita dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

La durata del periodo di assenza retribuita dal lavoro deve essere stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

La normativa sulle ferie

La legge che indica le regole relative alle ferie annuali è la n. 66 del 2003. In particolare, l’articolo 10 specifica, salvo quanto previsto dai CCNL, la durata minima e i tempi di fruizione.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Il periodo di ferie 

Questo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, si suddivide così:

  • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

È per questo che i datori di lavoro i cui dipendenti hanno maturato le ferie nel 2020 devono concedere eventuali giorni non utilizzati entro il 30 giugno 2022.

Se il lavoratore ne fa richiesta, le ferie dovranno essere fruite senza interruzioni. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare la richiesta tenendo però conto delle esigenze dell’azienda.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, tranne nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro o per ferie che eccedono il periodo minimo previsto.

I contributi aggiuntivi

In caso di ferie non ancora godute nei termini previsti il datore di lavoro dovrà calcolare i contributi aggiuntivi da versare.

Alla retribuzione imponibile dovrà aggiungere l’importo spettante per le ferie non godute, anche se tale somma non è erogata in busta paga al lavoratore. 

L’importo sarà dunque assoggettato a contribuzione e versato entro la scadenza del 22 agosto 2022 (il 20 agosto cade di sabato).

Le sanzioni in caso di inadempienza

La violazione alle disposizioni in materia di fruizione delle ferie comporta, come detto, l’applicazione di sanzioni amministrative.

Gli importi delle sanzioni, previsti dall’articolo 18 bis comma 3 del Decreto legislativo n. 66/2003, sono aumentati del 20 per cento a causa delle modifiche alla Legge di Bilancio del 2019. Passano dunque:

  • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

Deroghe ai termini previsti

Nel caso di interruzione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge, i termini per usufruire delle ferie a cui si ha diritto e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro nel caso di mancato godimento, sono sospesi per un periodo della stessa durata dell’impedimento, così come chiarito dall’INPS nel messaggio 18850/2006 e dal Ministero del Lavoro nell’interpello 19/2011.

Il termine decorre nuovamente dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.

Le interruzioni previste dalla legge sono ad esempio:

  • la malattia;
  • il periodo di maternità;
  • i periodi di cassa integrazione.

La data del 30 giugno quindi potrebbe essere spostata in avanti a causa di queste eventuali sospensioni. 

Se così fosse slitterebbe anche il termine del 20 agosto per il pagamento dei contributi parte del datore di lavoro.

Credit by: Informazione Fiscale

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