La Sezione Lavoro del Tribunale di Catania dichiara legittima la trattenuta del 2,50% sulla retribuzione lorda mensile a carico dei dipendente in regime di TFR

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  • On Marzo 17, 2021
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Pubblichiamo la sentenza, emessa in data 17 marzo 2021 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, con cui il GdL ha dichiarato la legittimità della trattenuta  del 2,50% sulla retribuzione lorda mensile effettuata a carico dei dipendenti pubblici in regime di TFR.

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno adito l’Autorità giudiziaria al fine di vedere accertare l’illegittimità della trattenuta del 2,50%, sulla retribuzione lorda mensile effettuata a carico dei dipendenti pubblici in regime di TFR, asserendo la violazione dei principi della c.d. invarianza di retribuzione complessiva netta e della c.d. parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro.
Nelle more del giudizio, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza del 22 novembre 2018 n. 213, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle PP.AA. dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto, ha demandato a un D.P.C.M. il compito di definire, ferma restando l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all’applicazione del trattamento di fine rapporto.
Pertanto, la riduzione in misura pari al 2,50% per i dipendenti in regime di TFR pubblico deve ritenersi pienamente in linea con la contrattazione collettiva nazionale (art. 6 dell’accordo quadro 29 luglio 1999), che ha dato coerente attuazione al principio dell’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, sancito per via legislativa (art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998).
All’esito del giudizio, anche alla luce della predetta pronuncia, il GdL ha dichiarato infondato il ricorso proposto dai lavoratori.

Di seguito il link per la lettura del testo integrale in PDF:

Sentenza

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