LA GIURISDIZIONE IN TEMA DI PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE

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  • On Giugno 5, 2019
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di Glenda Giardina, Avvocato.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza numero 7061 del 2019, ha confermato che nella ripartizione della giurisdizione in materia di procedure di stabilizzazione del personale precario della Pubblica Amministrazione occorre valutare quale meccanismo di stabilizzazione sia oggetto di impugnativa.

Invero, l’art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 suddivide le procedure di stabilizzazione in due binari, in particolare prevedendo una stabilizzazione diretta – disposta senza il ricorso a procedure concorsuali ma riservata al personale in possesso di determinati requisiti ivi indicati –  ed una stabilizzazione mediata, ossia condizionata al superamento di una procedura concorsuale.

Ciò premesso, il Tribunale amministrativo chiarisce che nella stabilizzazione diretta “…l’accertamento di alcuni presupposti oggettivi in capo agli interessati, senza che sussista lo spazio per l’apertura di procedure selettive e per la formazione di corrispondenti graduatorie, nonché per la formulazione di valutazioni discrezionali attinenti ai requisiti e al merito riconducibili a ciascun candidato…” determina l’attribuzione di giurisdizione al Giudice ordinario, diversamente in presenza di una procedura mediata, in cui si verifica una vera e propria procedura concorsuale, la giurisdizione appartiene al Giudice amministrativo.

Nella fattispecie della sentenza in commento, l’istanza oggetto del ricorso riguardava la procedura di stabilizzazione diretta, configurandosi quindi una posizione soggettiva di diritto all’assunzione, più precisamente di diritto alla stabilizzazione,  in cui non è dato rinvenire alcun potere discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, attribuendo la giurisdizione al Giudice ordinario.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sentenza numero 7061 del 2019

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