LA GIURISDIZIONE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

  • Posted by autore blog
  • On Luglio 16, 2019
  • 0
Condividi sui social

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza numero 9177 del 2019, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell’art. 11 del c.p.a., il ricorso proposto dal candidato non eletto a componente del Consiglio Nazionale Forense per l’annullamento dei provvedimenti concernenti l’esito dell’elezione per il rinnovo dei membri del predetto organo, in quanto adottati in violazione dell’articolo 34 della Legge n. 247/2012 che esclude l’eleggibilità di coloro i quali abbiano espletato due mandati consecutivi.

Il Giudice con la decisione in commento, dopo aver rilevato che “nel gravame non si rinvengono censure orientate a contestare lo svolgimento delle operazioni elettorali in quanto tali … ma solo sulla possibilità degli avvocati indicati di potere essere valutati in possesso dei requisiti di elettorato passivo specifico” (nella specie quello di eleggibilità), ha per l’effetto ritenuto di uniformarsi all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione,  precisando che “in tema di contenzioso elettorale amministrativo, le controversie aventi ad oggetto in modo diretto l’accertamento della titolarità o meno del diritto di elettorato attivo/passivo in capo alle persone ammesse alla votazione o a essere votate sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, quale che sia la natura (pubblica o privata) dell’ente interessato, atteso che i diritti di elettorato rilevano quali diritti soggettivi pubblici e, in quanto tali, non possono essere degradati dalla Pubblica Amministrazione”.

Più nel dettaglio, la pronuncia in esame ha ribadito che “spetta al Giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità dei singoli” e che la medesima “non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento di convalida degli eletti o di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte comunque non sull’annullamento dell’atto amministrativo in quanto tale per vizi di legittimità, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo”.

Francesca Sala

T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I, sent. n. 9177-2019

0 comments on LA GIURISDIZIONE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE