È illegittima l’imposizione delle ferie durante l’emergenza “Covid-19”, specie quando il lavoratore poteva lavorare in c.d. smart working.

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  • On Ottobre 13, 2021
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Il Tribunale di Rovigo, con la sentenza n. 59 del 7 settembre 2021, ha dichiarato illegittimo il decreto del Presidente della Provincia che imponeva ai dipendenti, al fine di limitare la presenza in ufficio stante la pandemia da “Covid-19”, l’obbligo di fruire nel mese di aprile 2020 non solo delle ferie pregresse, ma anche di cinque giorni di ferie maturate nell’anno in corso, nonostante le ricorrenti svolgessero il proprio lavoro in smart working.
Tale provvedimento è stato dichiarato incompatibile con il d.l. n. 18/2020, all’epoca in vigore, il quale consentiva alle amministrazioni di far godere le ferie solo qualora fosse stato impossibile ricorrere al lavoro agile e solo nei limiti delle ferie maturate negli anni precedenti. Il decreto era altresì in violazione dell’art. 2109 c.c., difettando l’interesse alla fruizione delle ferie da parte delle ricorrenti, che avevano già dovuto smaltire i giorni arretrati secondo quanto disposto dall’art. 28 del CCNL Funzioni Locali.

Di seguito il link della sentenza: Tribunale di Rovigo – sent. 7 settembre 2021 n. 59

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