IL T.A.R. PALERMO SULL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA ALLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’

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  • On Gennaio 31, 2022
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di Giacomo Cugnata

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 136 del 24 gennaio 2022, ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Giovanni Mania e Alessandro Ammatuna per una società del settore medicale esclusa da una gara per la fornitura di dispositivi medici perché in possesso della certificazione di qualità ISO 13485 anziché della ISO 9001 richiesta dalla lex specialis.

Il TAR Palermo, dopo aver statuito che il principio di equivalenza trova applicazione anche per le certificazioni di qualità, ha ritenuto illegittima l’esclusione dell’operatore economico “in possesso di una certificazione di qualità che per le sue caratteristiche può ritenersi sostitutiva a quella prescritta in sede di legge di gara”.

In particolare, il Giudice Amministrativo ha rilevato che la certificazione ISO 13485-2016 è specifica per le imprese che operano nel settore medicale, sicché in una gara per la fornitura di dispositivi medici deve ritenersi equivalente ed anzi migliorativa rispetto alla Certificazione ISO 9001, applicabile ad ogni tipo di organizzazione aziendale. 

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