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FORMAZIONE: VIA AL FONDO NUOVE COMPETENZE, RIDISEGNATO IN VISTA DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

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  • On Novembre 10, 2022
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Registrato alla Corte dei conti il nuovo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, redatto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’attuazione dell’articolo 88 del decreto-legge n° 34 del 2020, che riguarda la costituzione del Fondo nuove competenze.

IL FONDO

Introdotto durante l’emergenza sanitaria, detto fondo ha la funzione di finanziare le rimodulazioni di orario convenute negli accordi aziendali o territoriali incentivando la destinazione di parte del monte ore in attività formativa, coprendone i costi contributivi e previdenziali. Rappresenta una delle politiche del lavoro più innovative degli ultimi anni, pur ferme le criticità rilevate dai commentatori e studiosi, ed è stato riconosciuto come best practice anche a livello comunitario.

La misura ha natura polivalente poiché integra forme di sostegno economico all’impresa con azioni formative di riqualificazione dei lavoratori ed ammodernamento dei processi produttivi. Secondo le rilevazioni della Corte dei conti, sono state ammesse al finanziamento 6.724 istanze, per un totale di 378.182 lavoratori coinvolti e un complessivo pari a oltre 782 milioni di euro.

IL FONDO E IL PNRR

Lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 5, componente 1) ha riservato alla misura una grande importanza tanto che i lavori di progettazione mirano a renderla strutturale, almeno in relazione Piano nazionale nuove competenze. Proprio per questo la controfirma del MEF è stata attesa con non poca trepidazione.

Il Ministero del Lavoro, inoltre ed in ottica di razionalizzazione delle risorse disponibili e di una funzionalizzazione della misura nell’ottica della transizione digitale ed ecologica, ha ridisegnato il Fondo aggiungendo alcune novitàrispetto alla versione originaria..

LE NOVITÀ

1) La novità principale riguarda l’ammontare degli oneri finanziabili dal Fondo che non rimborsa più l’intero costo del personale destinato in formazione, ma soltanto il 60% della retribuzione oraria, oltre che la totalità dei contributi previdenziali. 

È tuttavia prevista un’inedita misura premiale, di carattere strutturale o sperimentale per almeno un triennio, che ammette il 100% di copertura dei costi in caso di accordi che prevedano, oltre la rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi, anche una riduzione dell’orario normale di lavoro a parità di retribuzione complessiva.

2) Diverse anche le modalità di erogazione del finanziamento con la possibilità di ottenere le risorse in anticipo, prima dell’attivazione delle azioni formative, limitata ai soli datori di lavoro che presentino una fidejussione bancaria o polizza assicurativa (e non più estesa a tutti per la misura del 70% del finanziamento).

3) Il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, che si intendono partner privilegiati per l’attuazione dei programmi e il finanziamento dei costi relativi alla formazione, è poi reso strutturale, pur con qualche ambiguità. 

Sarebbe anche fissato un termine entro il quale ciascun Fondo che voglia far parte del circuito del Fondo nuove competenze debba presentare una domanda preliminare. Ma non sono ancora chiari gli scopi e modalità di una tale (e ulteriore) attrazione dei fondi interprofessionali alla gestione pubblica (a dispetto della loro natura di relazioni industriali), tanto più che le stesse azioni potrebbero essere sovvenzionate dalle Regioni, competenti in materia di formazione professionale.

4) Per ciò che riguarda i contenuti formativi dei piani finanziati dal Fondo è introdotto un monte orario minimo di 40 ore (per un massimo di 200 ore) per ciascun lavoratore. 

Inoltre sono definite le aree tematiche verso le quali devono essere orientati i progetti formativi. In origine era sufficiente che fossero funzionali alle «mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa», adesso l’accesso alle risorse del Fondo è consentito ai soli programmi rivolti all’acquisizione di competenze utili alla transizione ecologica e tecnologica.

Restano le perplessità sulla legittimità costituzionale di questa previsione che escluderebbe le Regioni dalla determinazione dei contenuti formativi, ma anche sull’elevato tasso di burocraticità dell’operazione perché le competenze sono preventivamente e tassativamente individuate da allegati di qualche decina di pagina.

5) È anche escluso, a differenza di quanto previsto in origine, che la formazione possa essere erogata dall’azienda stessa. Ciò per garantire la qualità delle azioni formative e evitare forme di utilizzo distorsive.

CONCLUSIONI

Nel complesso le nuove regole del Fondo sembrano condizionate dal timore di disperdere le risorse in azioni formative di bassa qualità. Per questo sono inserite clausole limitative e restrittive che però corrono il rischio di accentrare eccessivamente la gestione della misura. In questo modo quindi si sottraggono le facoltà di programmazione e controllo delle parti sociali: il loro coinvolgimento, infatti, resta fondamentale per l’accesso alle risorse ma rischia di ridursi a semplice adempimento formale.

Credit by: Bollettino ADAPT

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