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DIPENDENZA DELL’AZIENDA: SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE

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  • On Febbraio 23, 2024
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Gli ermellini, ribadendo una pronuncia del 2014, affermano che “La dipendenza dell’azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro, può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata”.

Con la locuzione “dipendenza aziendale” si intende il luogo in cui il datore di lavoro ha dislocato un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. Tale concetto, distinto da quello di unità produttiva, è utilizzato dalla Cassazione nella pronuncia in commento al fine di determinare la competenza territoriale del giudice. 

L’ordinanza della Cassazione

Nell’ordinanza n. 3270 depositata il 5 febbraio 2024 la cassazione, sezione Lavoro, ha chiarito che

“La dipendenza dell’azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell’art. 413 c.p.c., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l’espletamento dell’attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. n. 11320 del 2014).”

I fatti

Il dipendente di un’impresa ha adito il Tribunale di Cuneo chiedendo l’annullamento di tre sanzioni disciplinari conservative (tre multe), nonché del successivo licenziamento intimato dalla società. Le sue istanze sono state accolte sia in primo grado che in appello, ove la Corte distrettuale di Torino ha confermato la sentenza con cui il giudice di prime cure ha condannato la società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità pari a 12 mensilità. 

Il ricorso in Cassazione

La società ha presentato ricorso in Cassazione, contestando: 

  • Con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli art. 100 cod. proc. civ., 2, 3, 111 della Costituzione, rilevando l’aggravio della posizione processuale della società causato dalla proposizione di una pluralità di azioni aventi ad oggetto il medesimo credito; 
  • Con il secondo motivo, la società rileva la violazione e falsa applicazione degli art. 112, 353 e 354 codice di procedura civile, ovvero la violazione ed erronea applicazione delle norme sulla competenza per territorio avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo sollevata in primo grado e reiterata in appello; 
  • Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 1460 c.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di valutare i riscontri e le contestazioni formulate dalla società, tenendo conto solamente della documentazione prodotta dal lavoratore. 
  • Con il quarto ed ultimo motivo, la società ricorrente ha rilevato l’omesso ed insufficiente esame su elementi istruttori concernenti punti decisivi della controversia, nonché contraddittorietà e superficialità della motivazione, avendo trascurato di motivare sulle istanze istruttorie formulate dalla società sin dal primo grado.

Le motivazioni degli ermellini

La Cassazione, la ritenuto non meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, in quanto:

“con riferimento a crediti relativi a rapporti di durata, per negare la possibilità di agire in separati giudizi occorrono: 1) un requisito positivo, quale la iscrivibilità delle pretese in uno stesso ambito oggettivo dun possibile giudicato o che le stesse siano fondate su stesso fatto costitutivo (con duplicazione di attività istruttoria in caso di accertamento separato di una delle pretese); 2) un requisito negativo: assenza di interesse oggettivo al frazionamento (così, da ultimo, Cass., S. U., n. 4090 del 2017). In assenza di dimostrata ricorrenza di entrambi i requisiti, la Corte territoriale si è correttamente conformata ai principi consolidati, rilevando, inoltre, la carenza di alcun pregiudizio a carico della società, a fronte della riunione dei giudizi sin dal primo grado”. 

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, precisando il seguente principio: ù

“ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui allart. 413 c.p.c. (che rappresenta un criterio alternativo e concorrente con gli altri per lindividuazione del giudice), nella più recente giurisprudenza di questa Corte, non coincide con quella di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che limprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per lesercizio dellimpresa (Cass. n. 23110 del 2010, n. 17347 del 2013); questa Corte ha affermato che la dipendenza dellazienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dellart. 413 c.p.c., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile lespletamento dellattività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. n. 11320 del 2014)”

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono stati ritenuti in parte infondati e, nella parte residuale, inammissibili.

Il ricorso è stato, dunque, rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.

QUI LA SENTENZA PER INTERO

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