Il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 sulla composizione negoziata della crisi di impresa
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- On Ottobre 8, 2021
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di Dottoressa Viviana Giuffrida – Dottoranda in diritto del lavoro
Il 28 settembre 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia l’atteso decreto del direttore generale degli affari interni recante “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118”.
Il recente Decreto, contenente le indicazioni operative per accedere al nuovo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa, è stato messo a punto in attuazione del Decreto legge n. 118/2021 (c.d. “D.L. Giustizia”) e, segnatamente, dell’art. 3, comma 2 e 4 del D.L.
Il documento si compone di 5 sezioni che recepiscono le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa: si va dal test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento alla check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza, fino al protocollo di conduzione della composizione negoziata. Le ultime due sezioni sono dedicate, rispettivamente, alla formazione degli esperti e alla piattaforma.
In attuazione del Decreto legge n. 118/2021, il provvedimento definisce il contenuto della piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 3 del citato Decreto, alla quale possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese dal sito della CCIAA.
Nella piattaforma sono messi a diposizione degli utenti gli specifici strumenti informatici previsti dall’art. 3, comma 2 del D.L., quali:
- test praticoper la preliminare verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;
- lista di controllo particolareggiata (check list), adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, contenente le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- protocollodi conduzione della composizione negoziata.
TEST PRATICO
Il test pratico, a cui è dedicata la sezione I, ha la finalità di consentire una preliminare valutazione della complessità del risanamento, utilizzando il rapporto tra l’entità del debito oggetto di ristrutturazione e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.
In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lock-down, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).
Il test è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.
LISTA DI CONTROLLO PARTICOLAREGGIATA
Sono inoltre definite nella sezione II, tramite la lista di controllo particolareggiata (check-list), le indicazioni operative utili, all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata, per la redazione di un piano di risanamento affidabile.
La redazione del piano di risanamento presuppone la presenza di minimi requisiti organizzativi e la disponibilità di una situazione economico patrimoniale aggiornata, dovendo muovere dalla situazione in cui versa l’impresa e dalle sue cause individuate in modo realistico.
PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA PROCEDURA
Nel documento, alla sezione III, è disciplinato anche un protocollo con l’indicazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel Decreto legge e in cui vengono recepite alcune buone pratiche per la soluzione concordata della crisi.
Tra i vari passaggi utili all’esperto sono annoverati: la verifica dell’indipendenza e accettazione dell’incarico; la valutazione del test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento; l’analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list e delle linee di intervento; la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata; lo svolgimento delle trattative con le parti interessate e la formulazione delle proposte.
FORMAZIONE DEGLI ESPERTI
Un’ulteriore sezione del testo è dedicata alla formazione degli esperti.
In essa sono definite le linee guida per la formazione unitaria di tutte le categorie professionali (dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e dei manager.
Per qualunque categoria di professionisti interessati (o manager) sono previste: le ore di formazione necessarie (55); il contenuto di dettaglio dei temi da trattare; la tipologia di docente, sulla base dell’argomento trattato.
La formazione potrà essere svolta anche con strumenti a distanza ed è funzionale al superamento di un esame/test finale per la verifica sull’effettiva ed efficace fruizione della formazione.
Nel documento, viene precisato che il professionista nominato esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso.
Egli ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi, coadiuvando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.
Oltre alla verifica dell’indipendenza e all’accettazione dell’incarico, l’esperto deve esaminare, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali individuate, tenendo opportunamente conto di quanto riportato nella menzionata check-list.
Se, poi, riterrà concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, egli, con l’imprenditore, sarà tenuto a individuare le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.
L’imprenditore, dal suo canto, potrà individuare le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 al documento.
Per quel che concerne lo svolgimento delle trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti interessati, si prevede che l’esperto le agevoli “al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato”.
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