Decreto Covid-19: dalle misure per contenere il contagio ai congedi straordinari per i figli

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  • On Maggio 13, 2021
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La legge di conversione del decreto recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e per il sostegno dei lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena approda in Gazzetta Ufficiale. Confermati i criteri di attribuzione del colore alle Regioni: il colore sarà assegnato sulla base del numero dei contagi in rapporto alla popolazione. Nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di congedi parzialmente retribuiti. Inoltre, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari è possibile optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 112 del 12 maggio 2021 la legge 6 maggio 2021, n. 61 di conversione del D.L. n. 30/2020 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, nonché interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Parametri per i colori da assegnare alle Regioni e ai territori

La conversione in legge conferma i criteri di attribuzione del colore alle Regioni, Province o Comuni. In particolare, il colore sarà assegnato sulla base del numero dei contagi in rapporto alla popolazione.
Nello specifico:
– per le zone rosse, le regole, definite con ordinanza del Ministero della Salute, si applicano nelle Regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
– i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting

La legge prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli:
– per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti;
– per i genitori lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting.
La legge di conversione prevede che il beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.
Inoltre, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Disposizioni in materia di visite alle persone detenute

 Un’altra novità della conversione in legge è la previsione che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate.
Credit by:
Ipsoa Quotidiano
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