Il nuovo d.l. n. 118/2021: il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, le modifiche alla legge fallimentare e l’introduzione della nuova procedura della “composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”

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  • On Settembre 14, 2021
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di Giulia di Fazzio – avvocato

Il nuovo d.l. n. 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”: il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa; le modifiche alla legge fallimentare; l’introduzione della nuova procedura della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”; la previsione di alcune misure minori in tema di giustizia.

Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. Molte disposizioni contenute nel decreto entreranno in vigore il 15 novembre 2021, altre sono invece già vigenti (dal 25 agosto 2021).

Il decreto posticipa, in primo luogo, l’entrata in vigore della maggioranza delle norme contenute nel c.d. Codice della crisi d’impresa, differendola al 16 maggio 2022 e – solo per il titolo II del predetto Codice (relativo all’allerta e alla composizione assistita della crisi) – al 31 dicembre 2023.

Il medesimo decreto prevede però, al contempo, l’immediata entrata in vigore (dal 25 agosto 2021) di alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa, apportando una serie di “modifiche urgenti” alla legge fallimentare che toccano principalmente la disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione di debiti, anche attraverso l’inserimento di nuovi articoli nella predetta legge. Si segnalano, ad esempio, l’estensione a tutte le categorie di creditori della disciplina degli accordi ad efficacia estesa e della convenzione di moratoria (nuovi artt. 186 septies e 186 octies l. fall.) e l’inserimento di una nuova norma sugli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182 novies l. fall.).

Fra le novità più significative introdotte dal decreto, vi è la previsione del nuovo strumento della “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, regolato dagli artt. 2-19 del corpo normativo (in gran parte applicabili a partire dal 15 novembre 2021). Tramite questa procedura, tutti gli imprenditori che siano iscritti al Registro delle imprese – e che si trovino in condizioni economico-finanziarie che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza – possono tentare il risanamento richiedendo la nomina di un esperto indipendente, il quale ha il compito di agevolare le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione concordata della crisi di impresa. La qualifica di esperto potrà essere conferita da un’apposita commissione: agli avvocati, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro che siano iscritti da almeno cinque anni al relativo albo e previa specifica formazione da definire con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

La procedura è più snella e meno “rischiosa” per l’imprenditore rispetto a quelle previste nel Codice della crisi d’impresa. In particolare, l’avvio della procedura, alla quale si accede su base volontaria e tramite una piattaforma unica nazionale (accessibile dal sito della camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore), non apre il concorso fra i creditori e nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. La procedura – che in caso di insuccesso non comporta il rischio di segnalazione al PM o di tramutarsi in procedimento fallimentare – può concludersi: 1) con la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; 2) con una convenzione di moratoria, un piano di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti; 3) con l’avvio di una nuova tipologia di concordato coattivo semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 del decreto) o 4) tramite l’accesso ad una delle procedure disciplinate dall’attuale legge fallimentare.

In tema di giustizia, infine, il d.l. n. 118/2021 prevede il potenziamento del ruolo organico della Magistratura ordinaria e la semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi ex legge Pinto, previsti in caso di violazione del principio di ragionevole durata del processo.

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